Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma il Diniego in Presenza di Precedenti e Condotta Violenta
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti che possono legittimamente portare a un diniego di tale beneficio, sottolineando il peso dei precedenti penali e della gravità della condotta.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. I motivi del ricorso erano due. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno, sostenendo che l’offerta risarcitoria effettuata da un suo correo dovesse essere estesa anche a lui. In secondo luogo, contestava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, confermando in toto la decisione dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni: Perché il Diniego delle Attenuanti Generiche è Legittimo?
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con motivazioni chiare e precise. Per quanto riguarda il primo punto, ha stabilito che l’offerta risarcitoria, un atto strettamente personale, effettuata da un coimputato (peraltro non accettata dalla parte lesa) non può automaticamente produrre effetti a favore di altri concorrenti nel reato. Questo principio riafferma la natura individuale della responsabilità penale e delle relative circostanze.
Il fulcro della decisione, tuttavia, risiede nelle argomentazioni sul diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto logica e adeguata. I giudici di merito avevano evidenziato l’assenza totale di elementi favorevoli all’imputato. Al contrario, erano emersi fattori di segno decisamente negativo, sufficienti a giustificare la mancata concessione del beneficio. Tra questi spiccavano:
1. La particolare violenza e lesività della condotta: le modalità con cui il reato era stato commesso sono state considerate un indicatore della pericolosità sociale dell’imputato.
2. I numerosi precedenti penali: il curriculum criminale del ricorrente è stato valutato come un elemento sfavorevole, dimostrando una persistente inclinazione a delinquere.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice motivi l’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione, specialmente quando sono presenti elementi negativi di tale rilievo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione che il giudice valuta discrezionalmente sulla base di un’analisi complessiva della personalità del reo e delle circostanze del reato. In secondo luogo, sottolinea come la presenza di precedenti penali e la gravità oggettiva della condotta siano ostacoli quasi insormontabili al loro riconoscimento. La decisione rafforza l’idea che il percorso criminale di un individuo e la violenza delle sue azioni sono fattori determinanti nel giudizio sulla meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite. Infine, chiarisce che le condotte post-reato di un coimputato, come un’offerta di risarcimento, non hanno un effetto benefico automatico sugli altri, a meno che non vi sia una partecipazione attiva e personale.
L’offerta di risarcimento fatta da un coimputato ha valore anche per gli altri?
No. Secondo la Corte, l’offerta risarcitoria effettuata da un correo è un atto personale e la sua efficacia non può essere estesa all’imputato che non vi ha partecipato, specialmente se tale offerta non è stata nemmeno accettata.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche è giustificato quando non emergono elementi favorevoli all’imputato. Nel caso specifico, la decisione è stata motivata sulla base delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta e dei numerosi precedenti penali del ricorrente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32809 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all’onere motivazionale sul punto, evidenziando la non estendibilità all’imputato dell’offerta risarcitoria effettuata (e peraltro, non accolta) effettuata dal correo;
ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), essendo sufficiente evidenziare, come nel caso, che non fosse emerso alcun elemento favorevole anche in considerazione, tra l’altro, delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta, nonché del fatto che il ricorrente risultasse gravato da numerosi precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.