Attenuanti Generiche: La Confessione Tardiva e i Precedenti Penali Contano
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è mai automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono giustificarne il diniego, sottolineando l’importanza della spontaneità della confessione e della condotta di vita dell’imputato.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per il Mancato Riconoscimento
Il caso analizzato riguarda una persona condannata per il reato di evasione. L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione contestando un unico punto della sentenza di merito: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la motivazione del giudice d’appello su questo punto era viziata.
La Corte di Appello aveva negato il beneficio basandosi su due fattori principali: la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputata e la modalità con cui era avvenuta la sua confessione. La Cassazione è stata quindi chiamata a valutare se tale motivazione fosse logica, coerente e sufficiente.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione del giudice di merito. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione fornita era adeguata e priva di vizi logici. La decisione si basa su una valutazione complessiva degli elementi a disposizione del giudice, che non possono essere ignorati in sede di valutazione della personalità dell’imputato.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei due elementi chiave che hanno portato al diniego delle attenuanti generiche.
In primo luogo, la confessione dell’imputata. La Corte ha evidenziato che questa non è avvenuta in modo spontaneo, come segno di un reale pentimento, ma solo perché la ricorrente era stata colta in flagranza di reato. Una confessione resa quando le prove sono ormai schiaccianti perde gran parte del suo valore positivo ai fini della concessione delle attenuanti.
In secondo luogo, i plurimi precedenti penali. Questi elementi, secondo la Corte, sono un indicatore significativo della personalità dell’imputato e della sua propensione a delinquere. La presenza di un passato criminale può legittimamente portare il giudice a escludere che l’imputato meriti un trattamento sanzionatorio più mite.
Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice. Tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di una motivazione logica e aderente ai fatti. Questo caso dimostra che, per sperare in una riduzione di pena, non basta ammettere le proprie responsabilità, ma è necessario che tale ammissione sia genuina e non dettata dalle circostanze. Allo stesso modo, il passato criminale di un individuo continua a essere un fattore determinante nella valutazione complessiva della sua personalità e, di conseguenza, nell’applicazione della pena.
Una confessione garantisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, una confessione non garantisce automaticamente le attenuanti se non è spontanea. Se avviene solo perché l’imputato è stato colto in flagranza di reato, il suo valore ai fini della riduzione della pena è notevolmente diminuito.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere le attenuanti generiche?
Non lo impedisce in modo assoluto, ma è un fattore molto negativo. La Corte ha confermato che i plurimi precedenti penali sono un elemento che il giudice può legittimamente considerare per negare le attenuanti, in quanto indicatori della personalità dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
EsamiNOME il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia la mancanza di spontaneità della confessione della ricorrente, avvenuta solo in flagranza di reato, sia i plurimi precedenti penali di cui la stessa è gravata (v. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025