Attenuanti Generiche e Danno Lieve: La Cassazione Fa il Punto
La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i paletti per il loro riconoscimento, chiarendo perché né la restituzione tardiva né una confessione “scontata” possano giustificarne l’applicazione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’oggetto del furto consisteva in una somma di 400 euro e un portafogli.
I Motivi del Ricorso: La Richiesta di Attenuanti Generiche e del Danno Lieve
Il ricorso si fondava su due principali argomentazioni:
1. Violazione di legge in merito all’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.): La difesa sosteneva che il danno economico causato dovesse essere considerato di lieve entità, giustificando così una riduzione della pena.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti generiche, nonostante elementi come la confessione e la restituzione della refurtiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato” e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti sono State Negate
La decisione della Corte si basa su principi giurisprudenziali consolidati, che meritano di essere approfonditi.
Il Concetto di “Danno di Speciale Tenuità”
La Corte ha ribadito che l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio economico “lievissimo”, ovvero di valore “pressoché irrisorio”. La valutazione non deve limitarsi al solo valore della cosa sottratta, ma deve considerare anche gli eventuali ulteriori effetti dannosi subiti dalla vittima. È irrilevante, invece, la capacità economica della persona offesa di sopportare il danno. Nel caso specifico, il furto di 400 euro e di un portafogli non è stato ritenuto un danno di entità trascurabile e, pertanto, l’attenuante è stata correttamente esclusa.
I Requisiti per le Attenuanti Generiche
Ancora più netta è stata la posizione della Corte sulle attenuanti generiche. I giudici hanno ricordato che, a seguito della riforma del 2008, per la concessione di tali attenuanti non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice deve individuare “elementi o circostanze di segno positivo” che giustifichino una mitigazione della pena.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato l’assenza di tali elementi, motivando in modo congruo e logico il proprio diniego. In particolare:
* La restituzione della refurtiva è stata considerata irrilevante perché avvenuta solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, e non come gesto spontaneo di ravvedimento.
* La confessione è stata parimenti ritenuta ininfluente, in quanto resa di fronte a un quadro probatorio già talmente chiaro e inequivocabile da renderla di fatto superflua.
Le Conclusioni: Quali Implicazioni Pratiche?
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: le attenuanti generiche non sono un beneficio concesso di default, ma devono essere meritate attraverso condotte positive e significative. Un comportamento processuale collaborativo (come la confessione) o riparatorio (come la restituzione) perde di valore se non è espressione di un’autentica revisione critica del proprio operato, ma appare piuttosto come una scelta strategica o una conseguenza inevitabile degli eventi. Allo stesso modo, l’attenuante per danno lieve è ancorata a criteri oggettivi molto stringenti, che escludono la sua applicabilità per furti di somme, come 400 euro, considerate tutt’altro che irrisorie.
Quando un danno può essere considerato di “speciale tenuità” in un furto?
Un danno viene considerato di “speciale tenuità” quando il pregiudizio economico causato alla vittima è lievissimo, quasi irrisorio. La valutazione si basa sul valore oggettivo della cosa sottratta e sugli ulteriori effetti pregiudizievoli, indipendentemente dalla capacità economica della persona offesa di sopportare la perdita.
La restituzione della refurtiva e la confessione garantiscono le attenuanti generiche?
No. Secondo la sentenza, questi elementi non garantiscono automaticamente le attenuanti generiche. La restituzione non è rilevante se avviene solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e non per un atto spontaneo. Allo stesso modo, la confessione perde valore se resa quando le prove a carico dell’imputato sono già chiare ed inequivocabili.
Un imputato incensurato ha automaticamente diritto alle attenuanti generiche?
No. La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per concedere le attenuanti generiche. Il giudice deve riscontrare la presenza di elementi positivi concreti che giustifichino una diminuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/08/2001
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-,-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di furto aggravato.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.e alla mancata concessione de attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 2 – ,n. 5049 del 22/12/2020, D Giorgio, Rv. 280615 – 01). La sentenza impugnata, escludendo la tenuità sotto il profi patrimoniale ( furto di 400 euro e del protafogli) ha fatto corretta applicazione del principio riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità. Va poi ricor che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della conces della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’impu (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, GLYPH Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). GLYPH La Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando, con motivazione congrua non illogica, che era irrilevante la restituzione della refurtiva, a fronte dell’intervento de dell’ordine; nonché della confessione, in ragione di un quadro probatorio del tutto chiaro in equivoca bile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Roma 8 luglio 2025