Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 01/08/1965
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania, ha riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale
della stessa sede che aveva dichiarato COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
2. L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà de
motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte d’appello, nel rigettare la relativa stanza, ha rilevato che il riconoscimento
/ti fatto non assumeva particolare rilievo, visto cheirfu colto in flagranza di reat
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Pv T 7c, che non vi erano altre positive circostanze da valorizzare allo scopo.
4.11 motivo reitera semplicemente le ragioni già fatte valere in appello e disattese correttamente dalla Corte territoriale, in coerenza con l giurisprudenza di legittimità, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze ch effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo ( Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 (dep. 2019) Rv. 275640 – 01).
5. Il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025