Attenuanti Generiche: Non Basta Chiederle, Vanno Dimostrate
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: per ottenere questo beneficio, non è sufficiente una semplice richiesta, ma è necessario dimostrare elementi concreti e positivi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sua pena fosse eccessiva. La sua difesa, tuttavia, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi elementi a sostegno della propria tesi.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello precedente: la validità stessa del ricorso. I giudici hanno ritenuto che il motivo presentato fosse una semplice reiterazione di quanto già correttamente valutato e disatteso dalla Corte territoriale. Di conseguenza, oltre a confermare la decisione precedente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione della funzione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione, in linea con la sua consolidata giurisprudenza, ha chiarito che queste circostanze non sono un beneficio dovuto, ma uno strumento per personalizzare la pena. Il loro scopo è estendere la possibilità di adeguamento della sanzione in senso favorevole all’imputato, ma solo in presenza di situazioni e circostanze che incidano realmente sulla valutazione dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Per ottenere questo beneficio, è quindi indispensabile che la difesa fornisca la “dimostrazione di elementi di segno positivo”. Non basta, quindi, lamentare la severità della pena o sperare nella clemenza della corte. Occorre indicare fatti specifici e concreti (come, ad esempio, la condotta post-reato, il risarcimento del danno, la situazione personale e familiare) che possano convincere il giudice della meritevolezza di una riduzione di pena. La mera ripetizione di argomenti generici, già esaminati e ritenuti infondati, rende il ricorso privo di fondamento e, come in questo caso, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il processo penale, in ogni sua fase, richiede concretezza e specificità. In particolare, quando si arriva al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, non c’è spazio per doglianze generiche. La richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da argomentazioni solide e da prove di elementi positivi che giustifichino una valutazione più mite. In assenza di tali elementi, il ricorso non solo verrà respinto, ma comporterà anche un ulteriore aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse ragioni già presentate e correttamente respinte in appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti a sostegno della richiesta.
Cosa è necessario dimostrare per ottenere la concessione delle attenuanti generiche?
Per ottenere le attenuanti generiche, è necessario dimostrare l’esistenza di ‘elementi di segno positivo’, ovvero circostanze e situazioni concrete che incidano favorevolmente sulla valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania, ha riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale
della stessa sede che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
- L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà de
motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte d’appello, nel rigettare la relativa stanza, ha rilevato che il riconoscimento
/ti fatto non assumeva particolare rilievo, visto cheirfu colto in flagranza di reat
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Pv T TARGA_VEICOLO, che non vi erano altre positive circostanze da valorizzare allo scopo.
4.11 motivo reitera semplicemente le ragioni già fatte valere in appello e disattese correttamente dalla Corte territoriale, in coerenza con l giurisprudenza di legittimità, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze ch effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo ( Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 (dep. 2019) Rv. 275640 – 01).
5. Il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025