Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8717 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8717 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/09/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Mondragone il 26/08/2024;
Ritenuto che con il primo motivo, riguardante l’accertamento della scriminante, si formula una mera protesta reiterativa di una prospettazione già valutata e considerata generica con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità;
che con riguardo al secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01);
che se l’incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell’imputato e rileva l’assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest’ultimo in relazione al quale i giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01);
che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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