Attenuanti Generiche: Non Bastano Incensuratezza e Difficoltà Economiche
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di concessione delle attenuanti generiche. Anche in presenza di una fedina penale pulita e di difficoltà economiche, queste circostanze possono essere negate se la gravità del reato e la condotta dell’imputato dimostrano una spiccata pericolosità sociale. Analizziamo la decisione per comprendere il ragionamento dei giudici.
I Fatti del Caso: Un Ingente Traffico di Droga
Il caso riguarda un uomo condannato per aver partecipato all’importazione di un’enorme quantità di sostanza stupefacente: ben 60 chilogrammi di cocaina, suddivisi in 50 panetti. La droga era stata abilmente occultata all’interno di un container proveniente dall’Ecuador e sbarcato nel porto di Salerno. L’operazione criminale era stata pianificata nei minimi dettagli, con azioni notturne all’interno dell’area portuale per eludere i controlli.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la sua condizione di incensurato e le sue difficoltà economiche avrebbero dovuto giustificare una pena più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello del tutto corretta e priva di vizi logici. I giudici hanno sottolineato come la valutazione per la concessione delle attenuanti debba essere complessiva e non limitata a singoli aspetti favorevoli all’imputato.
La Gravità del Fatto Prevale sullo Stato di Incensurato
La Corte ha stabilito che né lo stato di incensurato né le difficoltà economiche possono essere considerati elementi sufficienti per ottenere una riduzione di pena. Al contrario, vi erano ragioni preponderanti per negare le attenuanti, tra cui:
* La gravità oggettiva del reato: l’importazione di una quantità ingente di cocaina.
* Le modalità della condotta: l’azione denotava scaltrezza, spregiudicatezza e un’attenta pianificazione per aggirare la sorveglianza.
L’Assenza di Resipiscenza come Elemento Decisivo
Un punto cruciale della decisione è stata la totale assenza di segni di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato. Egli non ha fornito alcuna dichiarazione utile a ricostruire le dinamiche criminali o a identificare i suoi contatti. Questo silenzio è stato interpretato come una mancata presa di distanza dal mondo delinquenziale, un fattore che ha pesato negativamente nella valutazione del giudice.
La Corretta Applicazione delle Circostanze
La Corte ha inoltre precisato che la pena era già stata mitigata escludendo un’altra aggravante (quella dell’art. 61-bis c.p.), mentre era stata correttamente applicata l’aggravante specifica per l’ingente quantità di stupefacente, prevista dall’art. 80 del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un automatismo. Il giudice ha il dovere di compiere una valutazione globale della personalità del reo e della condotta criminale. Elementi come la gravità del fatto, la professionalità dimostrata nel commettere il reato e l’assenza di pentimento possono legittimamente portare al diniego del beneficio, anche di fronte a un soggetto incensurato. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Essere incensurato garantisce la concessione delle attenuanti generiche?
No, la condizione di incensurato, così come le difficoltà economiche, è solo uno degli elementi che il giudice valuta. Da sola non è sufficiente se la gravità del reato, le modalità della condotta e l’assenza di pentimento dimostrano una significativa pericolosità sociale.
Cosa intende la Corte per “assenza di resipiscenza”?
La Corte si riferisce al mancato pentimento dell’imputato, evidenziato dal fatto che non ha reso dichiarazioni per chiarire le dinamiche criminali o svelare i suoi contatti. Questo comportamento dimostra una mancata presa di distanza dal reato commesso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11505 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a POLLENA TROCCHIA il 11/05/1971
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 36651/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nell’importazione in concorso di 60 chili di cocaina pari a 50 panetti occultati in un container proveniente dall’Ecuador e sbarcato al porto di Salerno
Rilevato che l’imputato presenta un unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche;
Ritenuto che la motivazione sulla pena sia ineccepibile perché la Corte territoriale ha evidenziat che non vi erano ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non rilevando a tal fine la condizione di incensurato e le difficoltà economiche, ma vi erano per contro ragioni pe negarle, stante la gravità dei fatti, la quantità di stupefacente, le modalità della cond criminosa, che denotavano scaltrezza e spregiudicatezza nonché la precisa pianificazione delle azioni commesse di notte all’interno del porto per sfuggire ai controlli, e infine l’assenza di s di resipiscenza perché l’imputato non aveva reso dichiarazioni in merito ai suoi contatti e non era premurato di svelare le dinamiche delinquenziali;
Rilevato che la pena è stata già ridotta perché è stata esclusa l’aggravante dell’art. 61-bis cod. pen., mentre è stata applicata quella dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per l’ingente quantità
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente