Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME per la fattispecie di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche. In tesi difensiva, letteralmente, l’applicazione delle predette circostanze «non può essere negata in presenza di disagiate condizioni di vita …, in quanto sono sicuramente elementi da valorizzare ai fini della determinazione in concreto della pena». Ne conseguirebbero la dedotta violazione di legge e il vizio motivazionale per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti le citate circostanze che, dire della difesa, sarebbero ravvisabili nella specie in ragione delle disagiate condizioni economiche dell’imputato, cittadino tunisino non regolarmente presente nel territorio dello Stato.
Il ricorso è inammissibile, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di elementi fattuali astrattament rilevanti ex art. 62-bis cod. pen.
Occorre rimarcare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l’emersione ovvero l’allegazione di elementi idonei a fondare l’invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi riten decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, COGNOME; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01).
Ne conseguono la manifesta infondatezza della censura laddove sostiene la sussistenza di una previsione legale di necessaria valorizzazione e prevalenza assoluta rispetto ad altri eventuali elementi fattuali, al fine della sussistenza del attenuanti generiche, delle condizioni personali ed economiche del reo, nonché il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «COGNOME»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Oltre a escludere elementi positivamente apprezzabili ai fini di una riduzione del trattamento sanzionatorio, determinato nel minimo edittale, i giudici di merito hanno difatti valorizzato, in negativo, la condotta vita dell’imputato, già inottemperante all’ordine dell’autorità di allontanamento nonché gravato da plurimi precedenti penali commessi anche dopo la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigee , o,r GLYPH
Il Presidente