Attenuanti Generiche: la collaborazione parziale non basta secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per la concessione delle attenuanti generiche, in particolare quando l’imputato adduce una propria condotta collaborativa. Il caso in esame dimostra come una collaborazione tardiva o parziale, unita a un passato criminale, possa legittimamente portare il giudice a negare qualsiasi sconto di pena.
I fatti del caso
La vicenda riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte di Appello. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato la sua condotta collaborativa, consistita nell’aver consegnato spontaneamente la droga che portava con sé al momento del controllo.
Tuttavia, la dinamica dei fatti era più complessa: l’imputato aveva consegnato la sostanza solo dopo essere stato avvisato dalle forze dell’ordine dell’imminente perquisizione personale. Inoltre, la sua “collaborazione” si era rivelata parziale, poiché non aveva menzionato né consegnato l’ulteriore quantitativo di stupefacente nascosto all’interno della sua autovettura.
La decisione della Corte e il ruolo delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte di Appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis del codice penale) costituisce un “giudizio di fatto” rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Questo significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, ma può solo verificare che la motivazione della decisione sia logica, coerente e non contraddittoria. Nel caso di specie, la motivazione della Corte di Appello è stata ritenuta pienamente congrua ed effettiva.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha evidenziato due elementi chiave che giustificavano il diniego delle attenuanti:
1. I precedenti penali: I giudici di merito avevano correttamente tenuto conto del recente e specifico precedente penale dell’imputato. Questo elemento è uno dei parametri (indicati dall’art. 133 c.p.) che il giudice deve considerare per valutare la personalità del reo e, di conseguenza, l’opportunità di concedere un beneficio.
2. La condotta non genuinamente collaborativa: La presunta collaborazione dell’imputato è stata ritenuta non autentica. La consegna della droga non è stata un atto spontaneo di resipiscenza, ma una mossa calcolata, avvenuta solo dopo la notifica di una perquisizione imminente. Soprattutto, il fatto di aver taciuto sulla droga nascosta in auto ha svelato la natura parziale e opportunistica del suo gesto, annullandone ogni valore positivo ai fini della valutazione per le attenuanti generiche.
Conclusioni: cosa impariamo da questa ordinanza
Questa pronuncia rafforza l’idea che, per ottenere un beneficio come le attenuanti generiche, la condotta post-reato debba essere sintomo di un reale cambiamento e di una volontà di assistere la giustizia. Una collaborazione “di facciata”, parziale o dettata dalla convenienza del momento, non è sufficiente a giustificare uno sconto di pena, specialmente se l’imputato ha già dimostrato in passato una propensione a delinquere. La decisione riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel ponderare tutti gli elementi del caso per giungere a una decisione equa sulla commisurazione della pena.
La consegna spontanea della droga garantisce le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, se la consegna avviene solo dopo che l’imputato è stato informato di una perquisizione e se è parziale (non includendo tutta la sostanza detenuta), non è considerata una condotta collaborativa tale da giustificare le attenuanti generiche.
Un precedente penale influisce sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha confermato che un precedente penale recente e specifico è un elemento che il giudice può legittimamente considerare per negare la concessione delle attenuanti generiche.
La valutazione delle attenuanti generiche può essere sempre contestata in Cassazione?
No. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto. Può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o illogica, non per riesaminare la scelta in sé.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42972 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42972 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello ingiustificatamente non avrebbe considerato la condotta collaborativa dell’imputato, che avrebbe consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente detenuta;
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche il recente e specifico precedente penale riportato dall’imputato e il rilievo che l’imputato aveva consegnato la sostanza stupefacente che deteneva sulla sua persona dopo essere stato avvertito della perquisizione e, comunque, non la sostanza stupefacente detenuta all’interno dell’autovettura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.