Attenuanti Generiche: Non Bastano Incensuratezza e Confessione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di tale discrezionalità, chiarendo che elementi come l’assenza di precedenti penali o la confessione non sono sufficienti, da soli, a giustificare una riduzione della pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina). L’imputato, dopo la condanna in primo grado, si era visto parzialmente riformare la sentenza dalla Corte d’Appello, che aveva riconosciuto la continuazione con altri reati già giudicati in via definitiva.
Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle attenuanti generiche. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio sul diniego di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. Secondo gli Ermellini, la censura mossa dall’imputato era meramente reiterativa di argomenti già valutati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. La decisione impugnata, infatti, poggiava su un ragionamento logico e immune da vizi, che giustificava pienamente il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha avallato punto per punto le argomentazioni dei giudici di merito, che costituiscono il cuore della pronuncia. Vediamo nel dettaglio perché le attenuanti generiche sono state negate:
1. Irrilevanza dell’Incensuratezza e della Confessione: La Corte territoriale aveva sottolineato che la mera assenza di precedenti penali (incensuratezza) non è un elemento sufficiente per ottenere una mitigazione della pena. Allo stesso modo, la confessione dell’imputato è stata ritenuta di scarsa rilevanza, poiché egli era stato colto in flagranza di reato. In un contesto simile, l’ammissione dei fatti perde gran parte del suo valore collaborativo.
2. La Scelta del Rito Abbreviato: Anche la scelta di procedere con il rito abbreviato non è stata considerata un fattore determinante ai fini della concessione delle attenuanti. Sebbene questo rito comporti di per sé uno sconto di pena, non costituisce un’automatica circostanza attenuante.
3. Gravità Oggettiva del Fatto: L’elemento decisivo è stato l’oggettiva consistenza dei fatti. L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo significativo di droga (83 involucri di marijuana e 9 di cocaina), oltre ad essere responsabile di un’attività di spaccio. Di fronte a tale gravità, la Corte d’Appello aveva già applicato un trattamento sanzionatorio definito ‘benevolo’, escludendo implicitamente la possibilità di ulteriori riduzioni di pena.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio consolidato nella giurisprudenza: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, da esercitare sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. La decisione dimostra che il giudizio sulla concessione di questo beneficio deve basarsi su elementi positivi e concreti che depongano a favore dell’imputato. Non è sufficiente l’assenza di elementi negativi (come i precedenti penali) o la presenza di comportamenti processuali (come la confessione in flagranza) che hanno un valore limitato. La gravità del reato, valutata nella sua dimensione oggettiva, rimane un fattore preponderante che può legittimamente giustificare il diniego delle attenuanti.
L’assenza di precedenti penali garantisce l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, la sola incensuratezza non è un elemento sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, specialmente se contrapposta alla gravità oggettiva del reato commesso.
Una confessione è sempre considerata una valida ragione per ridurre la pena?
Non sempre. Nel caso specifico, la confessione è stata ritenuta di scarsa rilevanza poiché l’imputato era stato colto in flagranza di reato. La sua ammissione, quindi, non è stata vista come un elemento meritevole di una mitigazione della pena tramite le attenuanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni dell’imputato sono state considerate una semplice ripetizione di quelle già respinte dalla Corte d’Appello e, in ogni caso, manifestamente infondate. La Suprema Corte non ha riscontrato alcun vizio di motivazione nella decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 01/12/1997
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato continuato di illecita detenzione di marijuana (capo A) e di cocaina (capo B), nonché di illecita cessione di quest’ultima (capo C) – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/01/2024, con cui la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente riformato (con il riconoscimento della continuazione con altri reati irrevocabilmente giudicati) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Catania, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che la censura sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale per un verso sottolineato, in termini del tutto immuni da censure qui deducibili, l’insufficienza della mera incensuratezza e l’irrilevanza, ai fini che qui interessano, sia della confessione (attesa la flagranza di reato) sia della scelta del rito abbreviato. Per altro verso, la Corte d’Appello ha evidenziato anche la benevola misura del trattamento sanzionatorio concretamente applicato, alla luce dell’oggettiva consistenza delle risultanze (detenzione di complessivi 83 involucri di marijuana e di 9 involucri di cocaina, oltre alla cessione): con ci implicitamente escludendo la possibilità di ulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consiglie GLYPH ensore
Il Presidente I