Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Non si tratta di un diritto automatico dell’imputato, ma di una valutazione che il giudice compie caso per caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo potere discrezionale, chiarendo quando elementi come lo stato di ebbrezza o la collaborazione non sono sufficienti a giustificare uno sconto di pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima aveva negato la concessione delle attenuanti generiche, confermando una valutazione di colpevolezza. L’imputato, attraverso il suo ricorso in Cassazione, ha tentato di ottenere una riconsiderazione di tale diniego, sostenendo implicitamente una valutazione errata da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra sulla legittimità della decisione impugnata. Secondo la Cassazione, il ricorso dell’imputato mirava a sollecitare un “diverso, ma precluso giudizio di merito”, ovvero una nuova valutazione dei fatti che non compete alla Corte di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’Appello. Il diniego delle attenuanti generiche non è stato considerato arbitrario, ma fondato su elementi concreti:
1. Modalità e Conseguenze della Condotta: I giudici di merito hanno basato la loro decisione sulla gravità del comportamento tenuto dall’imputato e sulle conseguenze dannose che ne sono derivate. Questo dimostra che il fattore principale nella valutazione è la gravità oggettiva e soggettiva del reato.
2. Irrilevanza dello Stato di Ubriachezza: La Corte ha specificato che lo stato di ebbrezza non poteva essere considerato un fattore attenuante. Anzi, in molti contesti, può costituire un’aggravante o comunque non diminuire la responsabilità penale.
3. Collaborazione Non Valutabile: L’atteggiamento collaborativo dell’imputato non è stato ritenuto significativo. La Corte ha osservato che il quadro probatorio era già “nitidamente delineato” e che l’arresto era avvenuto solo pochi giorni prima. In sostanza, la collaborazione non ha fornito un contributo reale all’accertamento dei fatti, che erano già chiari agli inquirenti.
Le conclusioni: i principi ribaditi dalla Corte
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma che la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile in Cassazione solo se viziato da illogicità manifesta o da un’errata applicazione della legge. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove. In secondo luogo, chiarisce che elementi come lo stato di alterazione psicofisica (ubriachezza) o una collaborazione post-fatto non sono di per sé sufficienti a ottenere una riduzione di pena, specialmente quando la gravità della condotta è evidente e il quadro investigativo è già completo. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e del reato commesso, ancorata a elementi concreti e non a circostanze secondarie.
Lo stato di ubriachezza può essere considerato una circostanza attenuante?
No, in base a questa decisione, la Corte ha ritenuto che lo stato di ubriachezza non attenuasse la gravità della condotta e quindi non potesse giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Un atteggiamento collaborativo con le autorità garantisce uno sconto di pena?
Non automaticamente. Nel caso specifico, la collaborazione non è stata ritenuta rilevante perché il quadro probatorio era già chiaro e l’arresto era avvenuto da poco. La collaborazione deve fornire un contributo utile alle indagini per essere valutata positivamente ai fini delle attenuanti.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di un giudice di negare le attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è arbitraria, illogica o viola la legge. Non può effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti (un “giudizio di merito”) per decidere autonomamente se concedere o meno le attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente negato in ragione delle modalità e delle conseguenze anche lesive della condotta, non attenuata dallo stato di ubriachezza, senza che potesse valutarsi l’atteggiamento collaborativo in un quadro nitidamente delineato, fermo restando che il ricorrente era stato tratto in arresto solo pochi giorni prima;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr
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