Attenuanti Generiche e Recidiva: il Bilanciamento del Giudice secondo la Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per l’individualizzazione della pena, permettendo al giudice di adeguarla alla specifica realtà del fatto e della persona. Tuttavia, come si articola questo potere discrezionale quando l’imputato è recidivo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti e i criteri di valutazione, sottolineando come la congruità complessiva del trattamento sanzionatorio sia il parametro guida.
Il Caso in Esame: Stupefacenti e Recidiva
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 (legge sugli stupefacenti). La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche ma giudicandole meramente equivalenti alla contestata recidiva, anziché prevalenti. All’imputato era stata comunque concessa la sospensione condizionale della pena.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando due principali vizi:
1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva (art. 99 c.p.).
2. Erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e con prevalenza sulla recidiva.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno osservato che le critiche mosse erano una semplice riproposizione di argomentazioni già presentate in appello, senza un reale confronto con le motivazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva infatti giustificato l’applicazione della recidiva sulla base della condotta non occasionale dell’imputato e della sua “pervicacia nella reiterazione degli stessi delitti”.
È sul secondo motivo, tuttavia, che l’ordinanza offre gli spunti più interessanti, delineando i confini della discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare le circostanze.
Il Giudizio sulla Congruità della Pena
La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica, coerente e corretta. I giudici di merito avevano negato la massima estensione delle attenuanti generiche e la loro prevalenza sulla recidiva perché la pena finale, determinata attraverso il giudizio di equivalenza, era stata considerata “adeguata al concreto disvalore del fatto”.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli all’imputato (come l’ammissione degli addebiti) quando ritiene preponderanti quelli sfavorevoli. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ostativi alla concessione di un beneficio più ampio, dimostrando che il trattamento sanzionatorio nel suo complesso è congruo e risponde alle esigenze di individualizzazione della pena sancite dall’art. 27 della Costituzione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito. La decisione di bilanciare le circostanze attenuanti generiche in modo equivalente alla recidiva, e non prevalente, non è stata arbitraria. Al contrario, è scaturita da una valutazione complessiva che ha tenuto conto della pericolosità del soggetto, manifestata attraverso la ripetizione di reati della stessa indole, nonostante le precedenti condanne definitive. La pena irrogata, che teneva conto sia dell’ammissione di colpevolezza sia della storia criminale dell’imputato, è stata ritenuta proporzionata alla gravità del reato commesso. La Cassazione, quindi, non ravvisa alcun vizio di legittimità, confermando che il potere del giudice di merito nella ponderazione delle circostanze è ampio, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e non contraddittoria.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la valutazione delle attenuanti generiche non è un automatismo, ma un giudizio complesso che deve considerare tutti gli aspetti della vicenda. Il giudice può legittimamente negare la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva quando elementi sfavorevoli, come la persistenza nel commettere reati, indicano una maggiore pericolosità sociale. L’elemento cruciale è la congruità finale della pena: se questa risulta adeguata a punire il reo e a prevenire futuri reati, la decisione del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità. La sentenza ribadisce l’importanza di un’analisi globale della personalità dell’imputato e del contesto del reato, andando oltre la mera elencazione di elementi favorevoli o sfavorevoli.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, in parte, reiterava le stesse critiche già presentate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e, in parte, perché le censure mosse alla valutazione delle attenuanti erano infondate, essendo la motivazione della Corte d’Appello logica e giuridicamente corretta.
Il giudice è sempre obbligato a concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione se ci sono elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, il giudice non è obbligato a concedere le attenuanti nella massima estensione né a considerare analiticamente tutti gli elementi favorevoli. È sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi sfavorevoli ritenuti di preponderante rilevanza, purché la pena finale sia complessivamente congrua.
Come viene bilanciata la concessione delle attenuanti generiche con la presenza della recidiva?
Il bilanciamento è un’operazione discrezionale del giudice di merito. Nel caso di specie, le attenuanti generiche sono state giudicate equivalenti alla recidiva. Questa scelta è stata ritenuta corretta perché la pena risultante era adeguata al disvalore concreto del fatto, tenendo conto sia dell’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato sia della sua pericolosità sociale dimostrata dalla reiterazione dei reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/05/1991
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato CEDENO FRANYENER colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, concessa la sospensione condizionale della pena.
L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all’ad 99 cod.pen.; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all’art 62 bis cod.pen. per il diniego del riconoscimento della loro massima estensione con prevalenza sulla recidiva.
Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità poiché, di fatto, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado e non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale rispetto all’applicazione della recidiva, determinata dalla condotta non occasionale tenuta dall’imputato e anche dalla pericolosità dello stesso risultante dalla pervicacia nella reiterazione degli stessi delitti in tema di stupefacenti, nonostante le condanne definitive (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 (dep. 2023) Rv. 284425 – 01.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e con prevalenza sulla recidiva in quanto la pena irrogata, considerata positivamente l’ammissione degli addebiti e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, risultava adeguata al concreto disvalore del fatto. Infatti, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 Rv. 281217 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
ammende.
Così è deciso, il 10 giugno 2025
La Cons. estensore
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