Attenuanti Generiche: Equivalenza con la Recidiva Convalidata dalla Cassazione
Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo di determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi su come questo giudizio debba essere condotto, specialmente in presenza di recidiva. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere perché, a volte, le attenuanti non riescono a prevalere, ma vengono semplicemente ritenute equivalenti alle aggravanti.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di indebita compensazione di crediti fiscali (previsto dall’art. 10-quater del d.lgs. 74/2000), ha presentato ricorso per cassazione. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, riconoscendo le attenuanti generiche, ma le aveva considerate solo equivalenti alla recidiva contestata, e non prevalenti. Questo aveva comportato una mitigazione della pena, ma non nella misura sperata dal ricorrente, il quale ha quindi impugnato la decisione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo specifico punto.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura mossa dall’imputato del tutto infondata. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e logica per la sua decisione di non concedere la prevalenza delle attenuanti generiche.
Il Principio del Bilanciamento tra Circostanze
Il cuore della questione risiede nel potere discrezionale del giudice di merito di valutare il peso delle diverse circostanze (attenuanti e aggravanti) e di stabilire se una debba prevalere sull’altra o se debbano essere considerate equivalenti. Questa valutazione non è arbitraria, ma deve essere fondata su elementi concreti emersi dal processo. Nel caso di specie, il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione di questo giudizio, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è coerente e priva di vizi logici.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha evidenziato due elementi chiave che hanno giustificato il giudizio di equivalenza operato dalla Corte d’Appello:
1. I Precedenti Specifici: I giudici di merito avevano correttamente considerato i precedenti penali specifici dell’imputato. È stato rilevato che anche in passato il ricorrente aveva beneficiato del riconoscimento di attenuanti, un fattore che può essere legittimamente considerato nel ponderare la concessione di un ulteriore e più significativo beneficio.
2. La “Particolare Odiosità” della Condotta: La motivazione faceva riferimento alla “particolare odiosità” della condotta, un elemento già sottolineato dal giudice di primo grado. Questa gravità intrinseca del fatto commesso ha pesato negativamente nel bilanciamento, impedendo alle attenuanti di assumere un ruolo predominante.
Inoltre, la Corte ha specificato che la decisione non era viziata da alcuna applicazione di divieti legislativi (peraltro non più in vigore, come evocato dal ricorrente) e che, in assenza di qualsiasi circostanza positiva da contrapporre, la conclusione della Corte d’Appello era del tutto logica e corretta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il riconoscimento delle attenuanti generiche non comporta automaticamente la loro prevalenza sulla recidiva o su altre aggravanti. Il giudice ha il dovere di effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto di tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato. La gravità del reato, la personalità del reo e i suoi precedenti penali sono fattori determinanti che possono legittimamente portare a un giudizio di sola equivalenza, con conseguenze dirette sulla quantificazione della pena. La decisione rinforza l’idea che la motivazione del giudice di merito, se ben argomentata, è difficilmente censurabile in Cassazione.
Quando le attenuanti generiche possono non prevalere sulla recidiva?
Le attenuanti generiche possono non prevalere sulla recidiva quando il giudice, nella sua valutazione complessiva, considera elementi negativi di particolare peso. Nel caso di specie, sono stati determinanti i precedenti penali specifici dell’imputato e la “particolare odiosità” della condotta illecita, elementi che hanno giustificato un giudizio di semplice equivalenza.
Cosa valuta il giudice nel decidere tra prevalenza ed equivalenza delle circostanze?
Il giudice valuta una pluralità di fattori, tra cui i precedenti specifici dell’imputato (specialmente se ha già beneficiato di attenuanti in passato), la gravità concreta del reato commesso e l’assenza di circostanze positive che possano bilanciare gli aspetti negativi. La decisione deve essere basata su argomentazioni univoche e coerenti.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 12/02/2024, con cui la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo, deducendo vizio di motivazione con riferimento all’applicazione delle attenuant generiche con giudizio di sola equivalenza, e non anche di prevalenza sulla recidiv contestata;
ritenuto che la censura sia priva di fondamento, non solo perché l motivazione non reca alcun riferimento ai divieti legislativi (ormai venuti meno e evocati dal ricorrente), ma anche ed anzi soprattutto perché la Corte territor ha adeguatamente considerato, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sia i precedenti specifici (in relazione ai quali il ricorrente beneficiato delle attenuanti in questione), sia la “particolare odiosità” condotta, già evidenziata dal primo giudice (cfr. 8 della sentenza impugnata argomentazioni del tutto univoche – anche perché non bilanciate da alcuna circostanza valutabile positivamente – nel palesare che le attenuanti generic nella valutazione complessiva della Corte d’Appello, non potevano essere riconosciute se non con un giudizio di equivalenza sulla recidiva contestata;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria d inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso in F46ia, il 27 settembre 2024 Il Consigli re stensore
Il Presidente