Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5620 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 29/5/2025 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 30/5/2024 dal Tribunale di Pistoia con riferimento all’affermazione di responsabilità degli attuali ricorrenti per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/19 contestati e, escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, rideterminava la pena inflitta ai predetti.
Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile perchè privo di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata nonchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merito; inoltre, le censure proposte costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi positivi in tal senso e rimarcando la gravita RAGIONE_SOCIALE condotte contestate (importazioni di carico di droga dall’estero per un quantitativo di sostanza stupefacente di notevole entità). Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto – come avvenuto nella specie – di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 30/01/2026