Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 22/01/1965
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Letto il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
ritenuto che motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità denunciando i
travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risul di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle
non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiut
nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito
esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1
della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici a fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
il secondo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle osservato che
circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti
illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), alla luce del princ affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti d o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
che, peraltro, come correttamente osservato dalla Corte di merito, qualora l’imputato nella richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche si limi clausole di stile, senza fare alcun riferimento alle circostanze di fatto c giustificherebbero il riconoscimento (come nel caso di specie), ben può riteners soddisfatto l’onere di motivazione con il generico riferimento all’assenza elementi di segno positivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.