Attenuanti Generiche: Un Dettaglio Processuale che Può Costare Caro
Nel labirinto del diritto penale, anche i più piccoli dettagli procedurali possono avere conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la richiesta di attenuanti generiche non è un atto scontato, ma un passaggio cruciale che la difesa deve esplicitamente compiere. In caso contrario, come dimostra il caso in esame, non sarà possibile lamentarsene in un secondo momento. Analizziamo insieme questa decisione per capire la sua portata pratica.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. All’imputato viene inflitta la sola pena pecuniaria. Nonostante la mitezza della sanzione, la difesa decide di impugnare la sentenza, qualificando il gravame come ricorso per cassazione. Il motivo della doglianza è unico e ben preciso: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado.
La Decisione della Cassazione: Quando le Attenuanti Generiche non sono un Diritto Automatico
La Corte Suprema, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un’osservazione puramente procedurale: la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non era mai stata formulata dal difensore durante le conclusioni del processo di primo grado. 
Il Principio Consolidato della Giurisprudenza
La Cassazione ha basato la sua decisione su un orientamento ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che il giudice di merito (cioè il giudice che valuta i fatti, come quello del Tribunale) non ha alcun obbligo di riconoscere d’ufficio le attenuanti generiche. Ancor più importante, non è nemmeno tenuto a motivare il loro diniego se, in fase di conclusioni, la difesa non ne ha fatto specifica richiesta. In sostanza, il silenzio della difesa su questo punto esonera il giudice da qualsiasi onere di valutazione e motivazione al riguardo.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base di questa ordinanza sono radicate nel principio dispositivo che governa, in parte, anche il processo penale. Sebbene il giudice abbia ampi poteri, le parti (accusa e difesa) hanno l’onere di delineare il perimetro delle questioni da decidere. La richiesta di attenuanti generiche è considerata una specifica istanza difensiva. Se la difesa non la presenta, si presume che non vi siano elementi o strategie da far valere in tal senso. Imporre al giudice di esplorare d’ufficio questa possibilità sarebbe un’indebita ingerenza e un appesantimento del suo ruolo, che deve rimanere quello di decisore imparziale sulle questioni sollevate dalle parti. La Corte, citando precedenti conformi, riafferma che la giustizia opera su richiesta di parte per determinati benefici, e le attenuanti generiche rientrano in questa categoria.
Le conclusioni
La conclusione che emerge da questa pronuncia è netta: la strategia processuale è fondamentale. Gli avvocati difensori devono essere meticolosi e non dare nulla per scontato. Dimenticare di formulare una richiesta specifica, come quella per le attenuanti generiche, durante le conclusioni del processo, preclude la possibilità di lamentarsene con successo nelle successive fasi di giudizio. Per l’imputato, ciò significa che l’esito del processo può dipendere non solo dalla solidità delle prove, ma anche dalla diligenza e dalla precisione con cui il suo difensore articola le richieste al giudice. Il ricorso dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, serve da monito sull’importanza di non trascurare alcun passaggio formale.
 
È possibile ottenere le circostanze attenuanti generiche se non sono state chieste durante il processo di primo grado?
No. Secondo questa ordinanza della Cassazione, il giudice non è tenuto a concedere le attenuanti generiche, né a motivare il loro diniego, se la difesa non ne ha fatto una specifica richiesta durante le conclusioni.
Per quale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, un beneficio che però non era mai stato richiesto formalmente dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado, rendendo la doglianza infondata dal punto di vista procedurale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8485  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
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Visti gli atti e la sentenza indicata in epigrafe;
Vista l’impugnazione proposta a mezzo del difensore da COGNOME NOME, qualificata come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Bari.
Rilevato che l’imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b) e 2 sexies, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il beneficio invocato non era stato richiesto al giudice di primo grado in fase di conclusioni.
Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le attenuanti generiche ed a motivarne il diniego qualora in sede di conclusioni non sia formulata specifica richiesta in tal senso (cfr. Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276044; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, COGNOME, Rv. 258696).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr dente