Attenuanti Generiche: La Cassazione Nega la Prevalenza in Caso di Recidiva
La valutazione della gravità di un reato e la concessione delle attenuanti generiche sono spesso al centro del dibattito giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento importante su come questi elementi interagiscono, specialmente quando un nuovo reato viene commesso in una condizione di restrizione della libertà personale, come gli arresti domiciliari.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per un reato, ma la sua difesa contestava due punti specifici della decisione dei giudici di secondo grado: il mancato riconoscimento che la condotta fosse destinata all’uso personale e, soprattutto, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Un dettaglio cruciale del caso era che l’illecito era stato commesso mentre l’imputato si trovava già agli arresti domiciliari per un fatto analogo. Nonostante ciò, i giudici di merito avevano qualificato il reato come ‘ipotesi lieve’, una forma meno grave prevista dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. I giudici hanno ritenuto le doglianze manifestamente infondate.
In primo luogo, la Corte ha specificato che non vi è alcuna contraddizione tra il riconoscimento dell’ipotesi lieve del reato e il contemporaneo rigetto della tesi dell’uso personale. Si tratta di due valutazioni distinte che possono coesistere.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha affermato che la scelta della Corte d’Appello di non concedere la prevalenza delle attenuanti era implicitamente e solidamente giustificata dalla gravità del fatto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su una valutazione logica della condotta dell’imputato. Commettere un nuovo reato, per di più della stessa natura di quello per cui si è già sottoposti a una misura restrittiva come gli arresti domiciliari, è un indice significativo della gravità del comportamento e della pericolosità sociale del soggetto. Questo comportamento dimostra una chiara noncuranza per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria e una persistenza nell’attività illecita.
Secondo la Cassazione, questa circostanza di fatto è così rilevante da giustificare pienamente la decisione dei giudici di merito di non ritenere le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti. La valutazione della gravità complessiva del fatto prevale, e il ricorso, privo di argomenti validi a scalfire questa logica, non può che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il contesto in cui un reato viene commesso è determinante per la valutazione della sua gravità. La recidiva specifica, attuata durante una misura cautelare, costituisce un fattore di notevole peso che può legittimamente portare all’esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche. Questa decisione rafforza la discrezionalità del giudice nel bilanciare le circostanze del caso concreto, confermando che la condotta dell’imputato successiva al primo reato è un elemento chiave per determinare l’adeguatezza della pena.
È possibile ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche se il reato è commesso durante gli arresti domiciliari?
No, secondo questa ordinanza, la commissione di un reato mentre si è agli arresti domiciliari per un fatto analogo costituisce un elemento di tale gravità da giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Il riconoscimento dell’ipotesi lieve di un reato esclude la sua gravità?
No. La Corte chiarisce che il riconoscimento di un’ipotesi lieve (in questo caso, ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) non è contraddittorio con una valutazione complessiva di gravità del fatto, specialmente se aggravato da circostanze come la commissione durante gli arresti domiciliari.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza esame nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46564 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46564 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLLEFERRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che le doglianze concernenti il mancato riconoscimento dell’uso personale sono manifestamente infondate, stante l’insussistenza di vizi della motivazione e non potendosi desumere alcuna contraddittorietà dal fatto che sia stata ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
ritenuto che il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche trova implicita giustificazione nella valutazione di gravità del fatto, lì dove la Corte di appello ha sottolineato come la condotta illecita è stata commessa mentre l’imputato si trovava agli arresti domiciliari per fatto analogo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore