Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40031 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40031 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di COGNOME e l’accoglimento del ricorso COGNOME relativamente al diniego di attenuanti generiche ed il rigetto nel resto uditi i difensori:
l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di PALERMO per le Parti Civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di PALERMO per la Parte Civile RAGIONE_SOCIALE;
gli avvocati NOME COGNOME NOME del foro di PALERMO e COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di NOME.
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di NOME.
AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude riportandosi ai motivi del ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude insistendo per raccoglimento dei motivi del ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 1° ottobre 2019 il Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, ha condanNOME NOME COGNOME per il reato dell’articolo 416-bis cod. pen. NOME pena di 8 anni di reclusione.
Con la stessa sentenza il Tribunale ha condanNOME NOME per il concorso nel reato di cui all’art. 629 cod. pen. e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., lo ha condanNOME NOME pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa.
Con sentenza del 10 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull’appello degli imputati, ha confermato la sentenza appellata.
In particolare, COGNOME è stato giudicato responsabile di aver fatto parte della famiglia mafiosa del quartiere COGNOME, facente capo al boss NOME COGNOME, partecipando attivamente alle riunioni di mafia nelle quali riceveva disposizioni in ordine alle estorsioni commesse in danno dei commercianti del quartiere nonché in ordine ai danneggiamenti da perpetrare nei confronti di chi si rifiutava di pagare. COGNOME, invece, è stato ritenuto responsabile di aver costretto il titolare della RAGIONE_SOCIALE a versare la somma di 5.000 euro come messa a posto per un cantiere edilizio relativo NOME ristrutturazione di una palazzina in INDIRIZZO.
Gli elementi di prova sono stati ricavati, in particolare, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi facenti parte della stessa famiglia mafiosa.
In particolare, il COGNOME ha parlato di COGNOME, di cui non conosceva il nome, come di un ragazzo proprietario di una autovettura Mini Cooper che operava per conto della famiglia mafiosa di COGNOME, precisando che faceva parte delle attività estorsive del gruppo riconducibile a NOME COGNOME, ha riferito anche di un’iniziativa estorsiva effettuata nei pressi della palazzina cinese a Palermo, ha evidenziato come le somme derivanti da questa estorsioni venissero raccolte da questo ragazzo della Mini Cooper, da COGNOME e da COGNOME, e poi consegnati al figlio di NOME COGNOME; ha ricordato un episodio di danneggiamento a fini estorsivi nei confronti di un commerciante che aveva l’immobile di fronte NOME chiesa di COGNOME ed ha riferito esser responsabile di questo episodio il ragazzo della Mini Cooper, COGNOME e COGNOME; ha riferito di conoscere questi fatti perché dopo l’arresto di COGNOME aveva preso il suo posto nell’attività di estorsione; aveva riferito di conoscere la casa del ragazzo della Mini Cooper.
Il racconto di COGNOME è stato ritenuto dai giudici del merito dettagliato coerente, e confermato nel punto relativo alle frequentazioni di luoghi e persone, dalle attività di controllo della polizia giudiziaria. Infatti, in data 4 giugno 200 Squadra mobile aveva trovato COGNOME a bordo della Mini Cooper insieme a COGNOME, in altro controllo del 10 dicembre 2008 NOME veniva fermato bordo della Mini insieme sempre a COGNOME ed altri; inoltre, il 17 novembre 2008 nel corso di un’attività di osservazione del garage di INDIRIZZO indicato da altri collaboratori come base di COGNOME veniva visto COGNOME insieme a COGNOME, COGNOME ed anche COGNOME. In un ulteriore servizio di osservazione della polizia giudiziaria del 2 dicembre 2008, in occasione di una riunione documentata presso il parcheggio Castelforte di COGNOME veniva vista l’autovettura Mini Cooper, da cui scendeva come passeggero COGNOME, NOME riunione veniva riconosciuto anche COGNOME, non è documentata specificamente la presenza di COGNOME, ma solo quella della sua autovettura.
I giudici del merito hanno ritenuto che la chiamata in correità di COGNOME trovi riscontro esterno nella ulteriore chiamata in correità del collaboratore di giustizia COGNOME, altro componente della famiglia di COGNOME. A differenza di COGNOME, COGNOME conosceva bene NOME, tanto che lo aveva invitato al compleanno di suo figlio, e lo ha riconosciuto anche in foto.
COGNOME, dopo aver ricordato di aver fatto parte della famiglia di COGNOME, ha fornito anche precise indicazioni sull’organigramma della famiglia ed ha riferito che nel luglio 2008 NOME COGNOME lo ha arruolato nella sua famiglia nel corso di una riunione dove erano presenti diversi soggetti, tra cui c’era anche COGNOME. In
questa riunione si decise che tutti i negozianti di COGNOME dovevano pagare il RAGIONE_SOCIALE e vennero divisi i compiti tra tutti per la relativa riscossione; raccontò anche di un danneggiamento ad una persona che stava ristrutturando una palazzina, riferì che lui, COGNOME e COGNOME andarono a parlare con questa persona che disse di non avere intenzione di pagare i 500 euro richiesti, ed allora la cosca decise di realizzare un danneggiamento che fu eseguito materialmente da COGNOME, COGNOME e COGNOME, COGNOME si limitò a fare da palo. COGNOME riferì anche che in una ulteriore riunione del 12 novembre 2008, dopo un pranzo di gruppo al garage di COGNOME, quest’ultimo promise soldi per Natale ai presenti a ricompensa dell’impegno per l’organizzazione criminale, ed a questa riunione era presente anche COGNOME; la presenza di COGNOME presso il garage di COGNOME è stata documentata da un servizio di osservazione anche cinque giorni dopo, il 17 novembre 2008.
Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limi strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo atto di ricorso COGNOME (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo si deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato dell’articolo 416-bis cod. pen., perché non sarebbero state valutate correttamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con particolare riferimento NOME mancata individuazione dei riscontri reciproci, per la inattendibilità delle dichiarazioni re dal collaboratore di giustizia COGNOME e la conseguente impossibilità di utilizzare le sue dichiarazioni come riscontro a quelle del collaboratore COGNOME, per la mancata risposta alle specifiche doglianze difensive contenute nei motivi di appello. In particolare, si deduce che il collaboratore COGNOME non ha mai indicato COGNOME per nome/ dicendo anche di non conoscerne le generalità ma di conoscerlo soltanto in foto, ciò nonostante lo stesso non ha mai riconosciuto in foto il COGNOME, ma la Corte d’appello ha inammissibilmente giustificato il mancato riconoscimento in foto del COGNOME con l’imprecisione dovuta al lungo intervallo di tempo decorso. Inoltre, il collaboratore COGNOME avrebbe imputato al COGNOME COGNOME danneggiamento attribuibile NOME cosca, salvo poi specificare che i partecipanti al danneggiamento in questione furono altre tre persone. Il collaboratore COGNOME riferisce, invece, soltanto per aver appreso de relato, mentre ciò che apprende per conoscenza diretta è carente di qualsiasi riscontro esterno.
Con il secondo motivo si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado che sulla
richiesta subordinata di concessione delle generiche non si è in alcun modo pronunciata.
2.2. Secondo atto di ricorso NOME (AVV_NOTAIO)
Con un unico motivo si deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’articolo 416 bis cod. pen. rilevando che il collaboratore COGNOME riferisce che le riunioni in cui si decidevano le strategie della cosca avvenivano in autolavaggio ma nel corso del servizio di osservazione di polizia giudiziaria soltanto per tre volte è stata verificat la presenza presso l’autolavaggio di una Mini Cooper (auto del ricorrente), di cui peraltro non è stata annotato il numero di targa; perché il collaboratore di giustizia COGNOME avrebbe errato sull’indicazione della casa in cui NOME avrebbe abitato; perché il collaboratore di giustizia COGNOME non avrebbe riconosciuto NOME in foto durante gli interrogatori, nonostante che le fotografie mostrate al collaboratore ritraessero l’effigie dell’odierno ricorrente nel 2009, ovvero nel periodo degli incontri; perché il collaboratore di giustizia COGNOME, sul danneggiamento che secondo COGNOME sarebbe stato commesso anche da NOME, indica invece altri soggetti; perché nessuna delle vittime ha mai riconosciuto il NOME nè mai il nome dello stesso è stato riscontrato in altre indagini, e perché non è stata valutata la possibilità di riqualificare la condotta tenuta da NOME in quella di favoreggiamento aggravato nei confronti del COGNOME cui lo stesso era unicamente legato.
2.3. Ricorso COGNOME
Con un unico motivo deduce violazione norma penalev Lizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto i giudici del merito hanno ritenuto di non concedere le generiche attesi i precedenti penali del ricorrente omettendo l’apprezzamento di fattori attenuanti che ne avrebbero permesso la concessione quali la spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia, l’elevato contributo alle indagini la maturata volontà di voler ristabili su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza, la completa rottura con un fronte criminale di particolare NOMErme sociale.
3. La difesa dell’imputato NOME ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per NOME NOMENOMEaccoglimento del ricorso relativamente al diniego di attenuanti generiche ed il rigetto nel resto, per COGNOME l’inammissibilità de ricorso.
Il difensore della parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, AVV_NOTAIO, attraverso il sostituto processuale, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Il difensore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e “RAGIONE_SOCIALE“, AVV_NOTAIO, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
I difensori dell’imputato NOME, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso COGNOME è parzialmente fondato, il ricorso COGNOME è infondato.
1. Ricorso COGNOME
1.1. Il primo motivo di ciascuno dei due atti di ricorso presentati nell’interesse di NOME COGNOME, che sul punto possono essere affrontati congiuntamente, in quanto sovrapponibili, non è fondato.
Entrambi gli atti di ricorso contestano la pronuncia di appello sul punto relativa al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato dell’articolo 416-bis cod. pen a lui attribuito.
Negli atti di ricorso si contesta, in particolare, la attendibilità de dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME ritiene che esso non possa fungere da riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore COGNOMECOGNOME
In particolare, si deduce che il collaboratore COGNOME ha riferito di non conoscere NOME per nome, ma di conoscerlo soltanto in foto, ciò nonostante non ne ha riconosciuto la fotografia. In uno dei due atti di ricorso si nota che le fotografie mostrate al collaboratore ritraevano l’effigie del ricorrente del 2009, ovvero del periodo in cui COGNOME aveva frequentato il gruppo di persone che gravitava intorno NOME cosca del quartiere COGNOME, tra cui NOME.
La sentenza di appello prende posizione sul mancato riconoscimento fotografico, ed a pag. 12 afferma che “il dato, spiegabile sia in relazione al lasso temporale non esiguo intercorrente tra la data delle individuazioni e l’epoca degli incontri, sia in relazione al fatto che all’epoca degli incontri con il NOME era molto giovane, avendo appena vent’anni, non incide sull’attendibilità della raggiunta identificazione di NOME, le richiamate dichiarazioni di COGNOME vanno infatti lette congiuntamente alle risultanze di diversi servizi di osservazione dettagliatamente indicati nella sentenza impugnata, laddove la polizia giudiziaria individuava in due occasioni NOME a bordo della Mini Cooper insieme a COGNOME il 4
giugno 2008 ed il 12 giugno 2008; in altre occasioni, e precisamente il 17 novembre 2008, COGNOME veniva visto presso il garage di INDIRIZZO, luogo privilegiato degli incontri degli esponenti della famiglia mafiosa; in tale occasione si trovava proprio insieme a COGNOME, COGNOME e COGNOME; in altra occasione, il 2 dicembre 2008, presso lo stesso garage di INDIRIZZO veniva visto scendere da una Mini Cooper COGNOME e sul luogo della riunione si riscontrava anche la presenza di COGNOME“.
La motivazione del giudice dl merito non può essere considerata illogica, essa, infatti, attribuisce rilievo prevalente ai dati oggettivi (le identificazioni di po avvenute in occasione della partecipazione di NOME NOME vita del gruppo criminale) che depongono per la correttezza della identificazione dello stesso, e rilievo subvalente ad un dato probatorio (il riconoscimento fotografico) che dipende, invece, dal ricordo, e che, in quanto tale, è condizioNOME dal maggior o minore decorso del tempo, dal maggiore o minore contatto tra la persona che ricorda e la quella oggetto dei suoi ricordi, ed anche dNOME‘ attenzione che la prima ha prestato NOME seconda.
Né è decisivo l’argomento che al collaboratore fosse stata mostrata la foto dell’imputato quale si presentava all’epoca dei fatti-reato NOME cui realizzazione i due avevano collaborato, perché la pronuncia di appello non ha escluso la bontà del riconoscimento sostenendo che era stata mostrata foto diversa da quella che rappresentava l’imputato al momento dei fatti, ma sostenendo che, nel frattempo, erano decorsi anni; la motivazione poggia, pertanto, sul naturale sbiadirsi dei ricordi, non sulla modificazione dei caratteri del viso della persona effigiata. Ogni informazione appresa nella immediatezza si trasforma, infatti, con il tempo in un mero ricordo della memoria, e ciò avviene mediante processi di codifica e ritenzione della informazione, da cui dipende la qualità del ricordo, che è influenzata dNOME profondità della traccia lasciata dNOME informazione e dalle modalità in cui avviene la ritenzione della stessa (se attraverso un sistema di ripetizione oppure attraverso un sistema di elaborazione).
In presenza di riconoscimenti fotografici avvenuti a circa cinque anni di distanza dai fatti non è illogica, pertanto, la motivazione del giudice di appello che ha attribuito a tale mancato ricordo un rilievo subvalente rispetto ad altri elementi di prova della corretta identificazione dell’imputato che la sentenza impugnata ha tratto dagli atti.
Nei ricorsi si deduce anche che COGNOME avrebbe errato anche sull’indicazione della casa in cui NOME avrebbe abitato, ma, come ha rilevato correttamente il Procuratore generale nella sua requisitoria, non è illogico sia stato attribuito a tale circostanza un rilievo subvalente, perché l’abitazione di NOME non entra in alcun modo nella commissione dei crimini realizzati dall’organizzazione in quel periodo,
non risulta sia stata utilizzata come base, né vi sia stato nascosto il provento del reato, o sia stata usata come rifugio per un latitante. La conoscenza che COGNOME poteva avere avuto dell’abitazione in cui viveva NOME è, pertanto, del tutto occasionale, e l’occasionalità può aver inciso sulla profondità della traccia lasciata dNOME informazione sulla memoria, talchè non è illogico che la pronuncia di appello non abbia attribuito rilievo a tale ulteriore dato probatorio.
Nei ricorsi si deduce anche che la sentenza impugnata avrebbe attribuito a NOME un episodio di danneggiamento, commesso in danno di tale COGNOME che si era rifiutato di pagare la somma richiestagli dNOME cosca, ma il collaboratore COGNOME attribuisce il danneggiamento ad altri soggetti e solo il collaboratore COGNOME lo attribuisce, in effetti, anche a NOME, ma soltanto in una delle sue dichiarazioni.
L’argomento non è fondato. In realtà, la pronuncia di appello sul punto è in questo senso: “danneggiamento realizzato, secondo le indicazioni di COGNOME, da COGNOME, COGNOME e COGNOME, che si sviluppava in estorsione consumata con il pagamento della prima rata di euro 400 versata nell’ottobre 2008 a COGNOME e COGNOME, mentre COGNOME restava ad attendere in macchina; trattasi anche in questo caso in relazione NOME posizione di COGNOME di informazioni che, pure in assenza di indicazioni precise in ordine NOME specifica condotta posta in essere, e perciò non valorizzate dal requirente ai fini delle elevazioni di specifica imputazione nei confronti dell’appellante, hanno trovato sufficiente conferma con riferimento NOME partecipazione del COGNOME nelle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, ed anche perciò posseggono indubbia valenza ai fini della prova del reato associativo”.
Gli atti di ricorso attaccano la motivazione della sentenza impugnata sostenendo che COGNOME non avrebbe mai indicato NOME come uno dei soggetti che hanno effettuato il danneggiamento in questione, ma sul punto il ricorso difetta di autosufficienza, perché non allega, né trascrive integralmente le dichiarazioni di COGNOME.
Inoltre, la frase della sentenza impugnata “danneggiamento realizzato, secondo le indicazioni di COGNOME, da COGNOME, COGNOME e NOME” è suscettibile di essere letta anche come danneggiamento realizzato su indicazione di COGNOME, talchè con riferimento a tale lettura l’argomento proposto in ricorso secondo cui COGNOME non avrebbe mai riferito della partecipazione di NOME al danneggiamento si rivela inconferente.
Si tratta, peraltro, di un passaggio della motivazione, la cui caduta non sarebbe comunque idonea a disarticolare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che ha tratto elementi di prova della compenetrazione organica del ricorrente nella cosca dNOME partecipazione a plurimi momenti di manifestazione della stessa.
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Il ricorso attacca anche il giudizio di credibilità dei collaboratori formulato dNOME pronuncia di appello, ma va ricordato che in punto di credibilità soggettiva del dichiarante ed attendibilità intrinseca della chiamata che, nelle varie classificazioni in cui sono stati divisi i collaboratori di giustizia in ordine al rigore metodologic con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), sia COGNOME che COGNOME appartengono NOME classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una attendibilità più elevata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), sia in quanto dichiaranti che chiamano in correità, accusando anche se stessi, sia in quanto dichiaranti che riferiscono circostanze che conoscono non de relato, ma per averle apprese direttamente, il che rende non illogico il giudizio di credibilità che la pronuncia di appello riserva ad essi.
Il ricorso sostiene che le dichiarazioni dei due collaboratori non si riscontrerebbero pienamente a vicenda, ma si tratta di argomento non condivisibile, perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi. Nella sistematica della citata Sezioni Unite Aquilina si legge che “quanto NOME tipologia e all’oggetto dei riscontri, la genericità dell’espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della “libertà dei riscontri”, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma”.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità sui numerosi servizi di osservazione di polizia, riportati in sentenza anche nelle date, che hanno individuato COGNOME presso il garage di INDIRIZZO dove si tenevano le riunioni del gruppo o comunque insieme ai soggetti componenti del gruppo, osservazioni di polizia che hanno corroborato dall’esterno le dichiarazioni rese dai collaboratori.
Il ricorso deduce da ultimo che la sentenza impugnata non ha valutato la possibilità di riqualificare i fatti attribuiti a NOME quale mero reato favoreggiamento commesso in favore di NOME.
Anche questo argomento, però, non è fondato. La sentenza di appello affronta la questione a pag. 14 quando afferma che “l’intensità dei rapporti personali di NOME con l’esponente mafioso COGNOME, la presenza di NOME alle riunioni con esponenti mafiosi della famiglia di COGNOME nell’abituale punto d’incontro
costituito dal parcheggio di INDIRIZZO riconducibile al reggente NOME COGNOME, lungi dal consentirne una lettura minimizzatrice fondata sulla fugacità degli incontri, fornisce ulteriore conferma del pieno radicato inserimento dell’appellante nel tessuto organizzativo del sodalizio, rilevando ancora una volta nel quadro delle più ampie prove acquisite, ai fini della componente della affectio societatis; reputa pertanto il collegio che gli elementi confermino la stabile compenetrazione organica di COGNOME nel sodalizio mafioso operante nel quartiere di COGNOME“.
Il ricorso sostenendo che, in definitiva, sono documentati soltanto rapporti diretti di NOME con NOME si rivela aspecifico, perché non prende posizione sul contenuto della sentenza impugnata, che ha tratto la stabile compenetrazione organica del ricorrente nel sodalizio mafioso da ulteriori elementi di prova (la partecipazione alle riunioni della cosca, la sistematicità e continuità dei rapporti con essa) non affrontati nell’argomento di ricorso.
In definitiva, sul punto in cui contesta il giudizio di responsabilità il ricorso infondato.
1.2. E’ invece, fondato il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce che il giudice di appello non ha affrontato il motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
In effetti, leggendo la sentenza di appello, si nota come tale motivo non è stato affrontato espressamente, né la risposta a tale motivo si può rinvenire in altri passaggi della motivazione, in ossequio a quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che la decisione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche possa essere sorretta da motivazione implicita (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201), perché non vi è alcun passaggio della motivazione della pronuncia di secondo grado da cui si possa ricavare che il giudice ha effettuato quella valutazione globale della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole, in cui si sostanzia la decisione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche.
Tale motivo è, pertanto fondato, e sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2. Ricorso COGNOME
L’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’imputato COGNOME è dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: nel ricorso si sostiene che i giudici del merito avrebbero omesso l’apprezzamento di fattori che ne avrebbero permesso la concessione, quali la spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia, l’elevato contributo alle indagini, la maturata .(.
volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza, la completa rottura con un fronte criminale di particolare NOMErme sociale.
Il ricorso è infondato.
La “spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia” e “l’elevato contributo alle indagini” sono due, modi di dire la stessa cosa, ovvero che l’imputato ha collaborato con la giustizia.
Anche la “maturata volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza” e “la completa rottura con un fronte criminale di particolare NOMErme sociale” sono due modi di dire la stessa cosa, che poi è sempre la stessa, ovvero che l’imputato si è dissociato dNOME criminalità organizzata.
Per la collaborazione con la giustizia e la dissociazione dal passato criminale i giudici del merito hanno riconosciuto a COGNOME l’attenuante speciale prevista dall’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., il ricorso deduce come vizio della motivazione della sentenza impugnata che gli stessi fattori non siano stati valutati anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Però, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la dissociazione ed il proficuo contributo fornito alle indagini, che reggono l’attenuante speciale dell’art. 416-bis.1, comma 3, non possano reggere anche la concessione delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento dipende da una valutazione globale del fatto e della persona del colpevole (Sez. 1, Sentenza n. 14527 del 03/02/2006, COGNOME, Rv. 233938: In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un’utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell’aver evitato conseguenze ulteriori all’attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole).
Ne consegue che in modo non illogico i giudici del merito, nella valutazione globale loro attribuita, hanno ritenuto di attribuire rilievo prevalente ad altr elementi di giudizio, quali i precedenti penali da cui è gravato l’imputato. Nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche il giudice del merito esprime, infatti, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME,
Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899).
Il ricorso è, pertanto, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al rigetto del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (medesima difesa) e RAGIONE_SOCIALE.
In ossequio al principio della soccombenza (che riguarda anche l’imputato NOME, perché le parti civili sono estranee al rapporto processuale sulla concessione delle attenuanti generiche, su cui NOME non è stato soccombente), gli imputati ricorrenti devono, pertanto, essere condannati ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre gli imputati NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge, nonché dNOME parte civile comitato RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023
Il consigliere estensore
Il presidente