Attenuanti Generiche Negate: La Gravità del Reato Prevale sulle Difficoltà Personali
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la gravità del reato possa legittimamente prevalere sulle difficoltà personali dell’imputato, come lo stato di bisogno economico o la scarsa conoscenza della lingua italiana.
I Fatti del Caso: Amministratore Straniero e Reati Fiscali
Il caso riguarda un cittadino di origine peruviana, amministratore di una società, condannato in primo e secondo grado per un reato fiscale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche.
Secondo la sua difesa, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente due fattori cruciali:
1. Le sue dichiarazioni in aula, risultate poco comprensibili, erano dovute esclusivamente alla sua ignoranza della lingua italiana.
2. Aveva accettato la carica di amministratore solo per far fronte a difficoltà economiche e per necessità di sopravvivenza.
L’Analisi della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della decisione risiede nel principio secondo cui la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano negato le attenuanti valorizzando la gravità dei fatti. Secondo i giudici, questo elemento era di per sé sufficiente a giustificare il diniego, rendendo recessive le giustificazioni addotte dall’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che la necessità di procurarsi denaro per sostenere sé stesso e la propria famiglia, pur essendo una circostanza umana comprensibile, non può annullare il disvalore di un grave reato fiscale. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto questo elemento come secondario rispetto alla serietà dell’illecito commesso.
Inoltre, la difficoltà di espressione dell’imputato durante il processo, lungi dal costituire un elemento a suo favore, non è stata ritenuta tale da modificare il quadro probatorio o da suscitare una valutazione più benevola. La motivazione dei giudici, incentrata sulla gravità oggettiva del reato, è stata quindi giudicata né manifestamente illogica né contraddittoria, rendendo il ricorso infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Le difficoltà personali, economiche o sociali dell’imputato, sebbene possano essere prese in considerazione, non costituiscono un diritto automatico a uno sconto di pena. Se la gravità del reato è significativa, questa può legittimamente assorbire e superare ogni altro elemento potenzialmente favorevole al reo. La decisione evidenzia anche le conseguenze procedurali di un ricorso inammissibile: oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le difficoltà economiche e l’essere cittadino straniero sono sufficienti per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, tali circostanze possono essere considerate secondarie (“recessive”) rispetto alla gravità dei fatti commessi. I giudici hanno il potere discrezionale di non concedere le attenuanti se ritengono che la serietà del reato sia prevalente.
Una limitata conoscenza della lingua italiana può giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Nel caso specifico, le dichiarazioni dell’imputato, rese in modo poco comprensibile a causa della sua scarsa padronanza della lingua italiana, non sono state considerate un elemento a suo favore dai giudici per la concessione delle attenuanti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 26020/23
Rilevato che con sentenza in data 2 marzo 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2022 del Tribunale di Milano che aveva condannato NOME alle pene di legge per il reato di cui all’ art. 5 del d.lgs. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione con cui ha lamentato il vizio di motivazione per il diniego delle generiche dovuto al fatto che aveva res delle dichiarazioni incomprensibili, ciò che era stato dovuto all’ignoranza della lingua italia nonché all’assunzione della carica di amministratore di diritto solo per motivi economici d sopravvivenza,
Considerato che in primo grado le generiche sono state negate per la gravità dei fatti e che sia in primo che in secondo grado ; sono stati esclusi elementi favorevoli di giudizio dal momento che le dichiarazioni rese dall’imputato in dibattimento erano state ritenute poco comprensibili,
Rilevato che il ricorrente ha chiesto le generiche perché cittadino peruviano che necessitava di denaro per sostenere economicamente sé e la propria famiglia, ciò che, all’evidenza, è stato ritenuto un elemento recessivo dai Giudici di merito, che, come detto, hanno valorizzato la gravità dei fatti, a sostegno del diniego delle generiche, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente