Attenuanti Generiche Negate: La Gravità della Condotta Prevale sulla Mancata Recidiva
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul rapporto tra la concessione delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno stabilito che la gravità oggettiva di un reato, come la resistenza a pubblico ufficiale commessa in gruppo, può giustificare pienamente il diniego delle attenuanti, anche quando la recidiva non viene applicata perché i precedenti penali sono di natura diversa. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in concorso da più persone. Nello specifico, l’imputata, insieme ad altri quattro soggetti, aveva posto in essere una condotta violenta e minacciosa nei confronti di due agenti delle forze dell’ordine. L’azione aveva un duplice, grave effetto: da un lato, impediva l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale; dall’altro, consentiva alla stessa imputata di darsi alla fuga.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. La difesa dell’imputata ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti fossero semplici ripetizioni di argomentazioni già correttamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse logica, completa e giuridicamente ineccepibile.
Il punto centrale della decisione riguarda la valutazione delle attenuanti generiche. I giudici hanno confermato che la loro esclusione era pienamente giustificata dalla gravità della condotta. Gli elementi considerati sono stati:
* L’azione violenta e minacciosa in sé.
* Il fatto che fosse stata perpetrata contro due agenti.
* Il concorso di cinque persone nell’esecuzione del reato.
* Gli effetti concreti dell’azione, ovvero l’impedimento di un atto d’ufficio e la fuga dell’imputata.
La Distinzione tra Recidiva e Attenuanti Generiche
Un aspetto cruciale affrontato dalla Corte è la presunta contraddizione tra l’esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che, se i precedenti penali erano stati giudicati “eterogenei” e quindi non idonei a fondare un aumento di pena per recidiva, ciò avrebbe dovuto favorire la concessione delle attenuanti.
La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che si tratta di due valutazioni autonome e non collegate. La decisione di non applicare la recidiva non obbliga il giudice a concedere le attenuanti. La valutazione per le attenuanti si basa su un’analisi complessiva del fatto e della personalità dell’imputato, e in questo caso la gravità intrinseca del comportamento è stata ritenuta preponderante.
La Conferma della Dosimetria della Pena
Anche per quanto riguarda la quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria), la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto logica. La pena inflitta è stata considerata proporzionata alla gravità di un’azione “connotata da effetti assai gravi”, come la condotta violenta e minacciosa commessa da più persone ai danni di diversi agenti per consentire la fuga di un soggetto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti. Tale discrezionalità deve essere esercitata con una motivazione logica e coerente, come avvenuto nel caso di specie. La Corte ribadisce che la gravità del reato, desumibile dalle modalità dell’azione, dal numero di persone coinvolte e dalle conseguenze prodotte, è un criterio fondamentale e sufficiente per negare le attenuanti. Viene inoltre consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione sulla recidiva e quella sulle attenuanti seguono percorsi logici distinti e non interdipendenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma di principi consolidati nel diritto penale. In primo luogo, la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere motivata sulla base degli elementi concreti del caso. In secondo luogo, la gravità del fatto costituisce l’elemento principale di questa valutazione. Un comportamento particolarmente allarmante, come un’aggressione di gruppo contro le forze dell’ordine, può legittimamente escludere qualsiasi beneficio, indipendentemente dalla storia criminale pregressa dell’imputato. Questa decisione rafforza la tutela dell’ordine pubblico e la funzione deterrente della pena.
È possibile negare le attenuanti generiche anche se non viene contestata la recidiva?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla recidiva e quella sulle attenuanti generiche sono distinte e autonome. La non applicazione della recidiva, ad esempio perché i precedenti penali sono di natura diversa, non obbliga il giudice a concedere le attenuanti, la cui decisione si basa sulla gravità del fatto specifico e sulla personalità dell’imputato.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare grave la condotta dell’imputata?
La Corte ha ritenuto la condotta grave perché è stata un’azione violenta e minacciosa commessa da più persone (cinque) contro due agenti delle forze dell’ordine. Inoltre, tale condotta ha impedito l’esecuzione di un provvedimento giudiziario e ha prodotto “effetti assai gravi”, come la fuga della stessa imputata.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua, esaustiva e priva di illogicità o contraddizioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il 14/08/1970
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna della ricorrente per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 337 cod. pen. sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
Considerato, invero, che la Corte d’appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha respinto la doglianza relativa al mancato riconoscimento all’imputata delle attenuanti generiche in considerazione delle modalità della condotta (atteso che gli imputati – tra cui la ricorrente – “hanno agito in cinque … con una condotta che appare grave sia per la azione violenta e minacciosa in sé, compiuta peraltro contro due agenti, sia per gli effetti di essa essendo di fatto stato impedito la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale”). Né è ravvisabile alcuna contraddizione tra l’esclusione della recidiva (giustificata in ragione della circostanza che i precedenti penali a carico, pur esistenti, risultano “eterogenei rispetto al fatto qui esaminato”) e il mancato riconoscimento delle attenuanti in esame (v. in termini, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01);
Rilevato che la sentenza impugnata ha motivato in modo certamente non illogico anche in ordine alla dosimetria della pena inflitta dal Tribunale, evidenziando che il fatto a carico dell’imputata è consistito in una condotta violenta e minacciosa commessa da più persone in danno di diversi Carabinieri che ha consentito la fuga della stessa COGNOME, “azione connotata da effetti assai gravi”.
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2024