Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22978 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 04U2ZA7) nato il 11/11/1991
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari, pronunciando sul gravame del merito proposto da NOME COGNOME in riforma della sentenza del Tribunale locale del 13 marzo 2024, ha escluso la continuazione e riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R, n. 309/1990, rideterminando la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 4, cod. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. G stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., escludendo qualsivoglia automatismo derivante dalla riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, attesa la non trascurabile entità del lucro perseguito dall’imputato, il quale deteneva sostanza stupefacente idonea al confezionamento di 12 dosi medie di ecstasy e di 455 dosi medie
singole di hashish, da cui avrebbe potuto ragionevolmente ricavare un profitto tutt’altro che esiguo.
2.2. Quanto alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle alla luce della mancanza di elementi positivamente valutabili. In particolare, ha ritenuto che la confessione resa dall’imputato in sede di convalida, imposta dall’evidenza delle risultanze della flagranza, non integrasse un contributo effettivo all’accertamento dei fatti né esprimesse un reale moto di resipiscenza, configurandosi piuttosto come una scelta meramente opportunistica, come tale inidonea a dare fondamento ad un trattamento di speciale benevolenza a favore dell’imputato.
Il provvedimento impugnato appare infatti collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagl atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Ed invero, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125, che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260610 – 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
R.G.
N. 94,6/2025 GLYPH
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso il 10/06/2025