Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14199 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n.2 cod. pen (fatto commesso in Trinitapoli il 18 settembre 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circosta implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato d legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorre da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzio dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della p irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME,Rv. 245931);
che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimen seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio2024
Il Consigl COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente