Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, capace di incidere in modo significativo sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui questa valutazione può essere contestata in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, con il quale si contestava proprio il diniego di tali circostanze da parte della Corte d’Appello. Analizziamo insieme la decisione e i principi di diritto che ne emergono.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Un imputato, dopo la condanna in secondo grado, presentava ricorso per cassazione lamentando unicamente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato alcuni elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. La questione centrale, quindi, non riguardava la colpevolezza dell’imputato, ma la correttezza del processo decisionale del giudice nel soppesare gli aspetti favorevoli e sfavorevoli della sua condotta e personalità.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Questo significa che la Cassazione non può entrare nel “merito” della scelta, sostituendo la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, ma può intervenire solo in un caso specifico: quando la motivazione della decisione è palesemente illogica o contraddittoria.
Il Principio della Motivazione Sufficiente
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede nella riaffermazione di un importante principio relativo all’obbligo di motivazione. La Corte spiega che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, emersi durante il processo. È invece sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione. Tutti gli altri fattori, anche se non menzionati esplicitamente, si considerano implicitamente superati o assorbiti dalla valutazione complessiva.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto esente da vizi logici evidenti. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione coerente per la sua decisione di non concedere le attenuanti, e tale spiegazione, anche se sintetica, era sufficiente a giustificare la scelta operata. Il ricorso, cercando di sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi già esaminati, pretendeva dalla Cassazione un intervento sul merito che non rientra nelle sue competenze. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della Cassazione riguardo ai ricorsi basati sul diniego delle attenuanti generiche. Per gli operatori del diritto, emerge chiaramente che un ricorso su questo punto ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un’irragionevolezza manifesta nel percorso logico seguito dal giudice di merito. Non basta sostenere che altri elementi avrebbero potuto portare a una conclusione diversa; è necessario individuare un vero e proprio “errore logico” nella sentenza. Per i cittadini, ciò significa che la valutazione sulla personalità e sulla condotta, ai fini della riduzione della pena, è affidata in via quasi esclusiva alla sensibilità e al giudizio dei tribunali di primo e secondo grado.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti per compiere una nuova valutazione, ma si limita a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo il principio affermato nell’ordinanza, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua decisione, senza essere obbligato a esaminare e confutare punto per punto ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole emerso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito in questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte (in questo caso tremila euro), da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARIANOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princi affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti d o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.