Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Bilanciamento
Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti rappresentano un momento cruciale nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione su questo tema, delineando i criteri che guidano la discrezionalità del giudice. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per reati di notevole gravità, il quale lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. La Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione che consolida principi giurisprudenziali consolidati.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per tentato omicidio e rapina, reati previsti rispettivamente dagli articoli 56, 575 e 628 del codice penale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello, che ha inflitto una pena di nove anni e quattro mesi di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e avrebbe omesso di concedere l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’Analisi della Cassazione sul Bilanciamento delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando come la Corte d’Appello avesse esaminato in modo approfondito e logico i motivi di gravame. Il nucleo della decisione risiede nel corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nel cosiddetto “bilanciamento” tra circostanze di segno opposto.
La Cassazione ha evidenziato che la prevalenza delle attenuanti era stata esclusa in ragione di due fattori principali:
1. La particolare gravità del fatto: La natura dei reati commessi (tentato omicidio e rapina) è stata considerata di per sé un elemento ostativo a un giudizio di prevalenza delle circostanze favorevoli.
2. La mancanza di elementi particolarmente favorevoli: L’incensuratezza dell’imputato, pur essendo un dato positivo, non è stata ritenuta sufficiente a controbilanciare la gravità della condotta. Inoltre, la sua collaborazione è intervenuta solo in un momento successivo, ovvero dopo che la polizia giudiziaria lo aveva già individuato e rintracciato, riducendone così il valore.
Il Danno Patrimoniale “Non Irrisorio”
Anche la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale, è stata rigettata. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, secondo cui il danno patrimoniale causato con la rapina non poteva essere qualificato come “irrisorio”. Questo requisito, infatti, implica un pregiudizio economico minimo e trascurabile, condizione non riscontrata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logica, approfondita e immune da censure di legittimità. I giudici di merito hanno correttamente applicato i principi che regolano il bilanciamento delle circostanze, escludendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla base di una valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità dell’imputato. La decisione evidenzia che il controllo di legittimità della Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito, ma deve limitarsi a verificare la coerenza e la logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice dei gradi inferiori. Poiché tale percorso era corretto, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che rientra nella piena discrezionalità del giudice, il quale deve motivare adeguatamente la sua scelta. In presenza di reati di elevata gravità, elementi come l’assenza di precedenti penali possono non essere sufficienti a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, specialmente se non accompagnati da una condotta processuale ed extraprocessuale realmente meritevole. La decisione conferma che la valutazione del giudice deve essere complessiva e non limitarsi a singoli aspetti favorevoli, ma ponderarli rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto-reato.
Perché la Corte di Cassazione ha negato la prevalenza delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano negato la prevalenza a causa della particolare gravità dei reati commessi (tentato omicidio e rapina) e della mancanza di elementi favorevoli di particolare rilievo. L’assenza di precedenti penali e una collaborazione tardiva non sono stati ritenuti sufficienti.
Una collaborazione con le autorità garantisce sempre un’attenuante?
No. Secondo questa ordinanza, una collaborazione che avviene solo dopo che l’imputato è già stato individuato e rintracciato dalle forze dell’ordine perde gran parte del suo valore e non costituisce un elemento così favorevole da giustificare la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
Quando si può applicare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una rapina?
L’ordinanza chiarisce che per applicare questa attenuante, il danno economico causato dal reato deve essere “irrisorio”, cioè di entità minima e trascurabile. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il danno derivante dalla rapina non soddisfaceva questo requisito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 13 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per la violazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e 628 cod. pen.;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione carente e manifestamente illogica, negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e omesso di concedere l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha approfonditamente esaminato i motivi di appello relativi al bilanciamento con le attenuanti generiche già concesse e alla concedibilità dell’attenuante della modesta gravità del danno patrimoniale, e ne ha escluso la fondatezza con una motivazione logica e approfondita che, pertanto, supera positivamente il controllo di legittimità (vedi Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747, quanto all’oggetto del giudizio di legittimità), avendo escluso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti per la particolare gravità del fatto e la mancanza di elementi particolarmente favorevoli, tale non essendo l’incensuratezza dell’imputato ed essendo la sua collaborazione intervenuta solo dopo che la polizia giudiziaria lo aveva rintracciato, ed avendo escluso la concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. perché il danno patrimoniale causato con la rapina non è stato ritenuto irrisorio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024