Attenuanti Generiche: la Capacità Criminale Esclude lo Sconto di Pena
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale e processuale dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come la manifestazione di una spiccata capacità criminale possa giustificare il diniego di tale beneficio, anche a fronte di una motivazione sintetica da parte del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Determinazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per un reato legato agli stupefacenti. Il ricorrente non contestava la sua responsabilità, bensì la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello di non concedergli le attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la motivazione fornita dai giudici di secondo grado fosse insufficiente a giustificare tale diniego.
La Valutazione della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: il sindacato della Cassazione sulla dosimetria della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche è estremamente limitato. Non si tratta di una nuova valutazione del merito, ma di un controllo sulla logicità e coerenza della motivazione del giudice inferiore.
La Corte ha ricordato che la motivazione sulla pena può essere anche implicita o espressa con formule sintetiche (come “pena congrua”), purché non sia il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, questa illogicità non è stata ravvisata.
Le Motivazioni: La Valutazione della Capacità Criminale
Il punto cruciale della decisione risiede nelle motivazioni che hanno spinto i giudici a negare il beneficio. La Corte d’Appello aveva evidenziato la particolare capacità criminale dell’imputato, desunta da un comportamento specifico: una volta scoperto dalle forze dell’ordine, egli si era disfatto della sostanza stupefacente con notevole rapidità, consegnandola a un complice. Questo gesto, secondo i giudici, non era un atto estemporaneo, ma un chiaro indice del suo inserimento in una rete organizzata dedita allo spaccio. Tale valutazione, basata su un fatto concreto e non su mere congetture, è stata ritenuta una ponderata analisi di merito, non censurabile in sede di legittimità. La dimostrata prontezza nel gestire la situazione illecita è stata interpretata come un indicatore di pericolosità sociale e di un’abitudine al crimine che rendevano immeritevole la concessione delle attenuanti generiche.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce che la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è difficilmente attaccabile in Cassazione se fondata su elementi di fatto concreti che delineano la personalità e la capacità criminale dell’imputato. La decisione di negare uno sconto di pena non richiede una motivazione analitica e complessa, ma è sufficiente che emerga un percorso logico non arbitrario. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
In quali casi la Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sulla dosimetria della pena?
La Corte di Cassazione può riesaminare la determinazione della pena solo quando la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice inferiore.
Perché sono state negate le attenuanti generiche in questo caso specifico?
Le attenuanti generiche sono state negate perché l’imputato ha dimostrato una notevole capacità criminale. In particolare, la rapidità con cui si è disfatto della droga, consegnandola a un complice dopo essere stato scoperto dalla polizia, è stata considerata un chiaro indice del suo stabile inserimento in una rete di spaccio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23102 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di c all’imputazione, è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzioNOMErio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurispruden questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno motivatamente negato le attenuanti generiche, dando atto della capacità criminale dimostrata dalla rapidità con la quale il COGNOME, un volta scoperto dalla polizia, si era disfatto della droga, consegnandola ad un complice, chiaro indice dell’inserimento del prevenuto in una rete di persone dedita all’attività di spaccio, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024