Attenuanti Generiche: Non Basta Essere Incensurati per Avere uno Sconto di Pena
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4370/2024) ci offre un’importante lezione: avere una fedina penale pulita, di per sé, non garantisce l’applicazione di questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sua richiesta fosse stata ingiustamente respinta. La difesa mirava a contestare la valutazione del giudice di merito, ritenendo che sussistessero i presupposti per una riduzione della sanzione penale.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza giuridica della sentenza impugnata e sulla validità dei motivi del ricorso. Secondo gli Ermellini, le censure mosse dall’imputato erano volte a contrastare una decisione ben motivata e in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto le doglianze. I giudici hanno chiarito un principio cruciale, rafforzato dalla riforma legislativa del 2008 (D.L. n. 92/2008, convertito in L. n. 125/2008). Prima di tale modifica, lo stato di incensuratezza dell’imputato era spesso considerato un fattore quasi decisivo per la concessione delle attenuanti generiche. Oggi non è più così.
La Corte ha ribadito che il mancato riconoscimento delle attenuanti è legittimamente giustificato quando mancano elementi di segno positivo. In altre parole, non è sufficiente l’assenza di aspetti negativi (come i precedenti penali), ma è necessario che emergano circostanze positive che depongano a favore del reo. La sentenza impugnata aveva correttamente esaminato le argomentazioni difensive e aveva fornito una motivazione adeguata per negare il beneficio, rendendo il ricorso un mero tentativo di riesaminare il merito della questione, attività preclusa in sede di legittimità.
Di conseguenza, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando la Corte alcuna ragione per un esonero.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato: per ottenere le attenuanti generiche, la difesa deve portare all’attenzione del giudice elementi concreti e positivi che possano giustificare una valutazione di minor gravità del fatto o di ridotta pericolosità sociale del reo. La sola incensuratezza è un punto di partenza, ma non più un punto d’arrivo. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che è indispensabile costruire una strategia processuale che valorizzi ogni aspetto favorevole, come il comportamento processuale, l’eventuale risarcimento del danno o altre circostanze specifiche del caso, per sperare in un trattamento sanzionatorio più mite.
 
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma del 2008, la sola incensuratezza non è più sufficiente. È necessaria la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino la concessione del beneficio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a contrastare la valutazione di merito del giudice precedente, la cui sentenza era già adeguatamente motivata e in linea con i principi di diritto affermati dalla stessa Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4370  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive e da motivazione in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altri, Rv. 260610 – 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023