Attenuanti generiche: quando la fedina penale pulita non basta
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per l’adeguamento della pena al caso concreto, ma la loro concessione non è mai automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che una fedina penale immacolata, da sola, non è sufficiente a giustificare uno sconto di pena. Vediamo insieme perché.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa, nel tentativo di ottenere una pena più mite, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In particolare, l’imputato aveva chiesto in appello di acquisire documentazione che attestava la sua assoluzione in altri procedimenti penali e l’assenza di ulteriori carichi pendenti. Secondo la tesi difensiva, questi elementi avrebbero dovuto convincere la Corte a concedere le attenuanti. Tuttavia, sia la Corte d’Appello prima che la Cassazione poi hanno ritenuto tale richiesta irrilevante.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della pronuncia è che la concessione delle attenuanti generiche non può derivare da una presunzione, ma deve essere supportata da una motivazione specifica che evidenzi elementi positivi e concreti.
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse correttamente evidenziato che, nonostante l’assenza di precedenti penali, non emergevano elementi idonei a giustificare una mitigazione della pena. Il comportamento dell’imputato, limitatosi alla lettura di un “proclama politico” senza porre in essere “azioni positive di conciliazione o chiarimento con le forze dell’ordine”, non è stato ritenuto meritevole.
Le Motivazioni: Perché la Sola Incensuratezza Non Basta
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato in giurisprudenza: la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite deve essere provata. L’assenza di precedenti penali (l’incensuratezza) è considerata una condizione di “normalità”, un punto di partenza, non un merito eccezionale che di per sé giustifichi una riduzione della pena.
Il giudice, per concedere le attenuanti generiche, deve trovare nel comportamento del reo o nelle circostanze del fatto degli aspetti positivi e non codificati che rendano la pena standard eccessivamente afflittiva. Questi possono includere, ad esempio, un comportamento processuale collaborativo, un sincero pentimento, o azioni volte a riparare le conseguenze del reato.
Nel caso di specie, la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito su tali aspetti è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. La decisione di non concedere le attenuanti era ben motivata, poiché basata sulla constatazione di una totale assenza di condotte positive da parte dell’imputato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non basta fare leva sull’assenza di elementi negativi. La strategia difensiva deve concentrarsi attivamente sulla dimostrazione di elementi positivi. È necessario fornire al giudice prove concrete di condotte meritevoli, sia precedenti che successive al reato, che possano dipingere un quadro dell’imputato e del fatto tale da giustificare una mitigazione della sanzione. Affidarsi esclusivamente a una fedina penale pulita è una strategia destinata, come in questo caso, all’insuccesso.
Avere la fedina penale pulita garantisce l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sola assenza di precedenti penali non è di per sé sufficiente. Il giudice deve valutare la presenza di elementi positivi e concreti che giustifichino una riduzione della pena.
Cosa si intende per “comportamenti apprezzabili” per ottenere le attenuanti generiche?
Dal provvedimento si evince che sono considerate tali le “azioni positive di conciliazione o chiarimento con le forze dell’ordine”. In generale, si tratta di condotte che dimostrano un atteggiamento di resipiscenza o di collaborazione, come il pentimento, il risarcimento del danno o le scuse alla parte offesa.
È utile presentare in appello documenti che attestano assoluzioni in altri processi per chiedere le attenuanti?
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto tali documenti irrilevanti. La concessione delle attenuanti non dipende dall’esito di altri procedimenti, ma da elementi positivi specifici legati al fatto per cui si procede o alla personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SARONNO il 19/03/1993
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello – risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell’atto di appello – ed ora reiterata nel ricorso di legittimità – con la quale si era chiesta l’acquisizione nel giudizio di secondo grado di documentazione che avrebbe consentito, secondo quanto prospettato dall’imputato, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo detta documentazione (nella quale si attestava l’intervenuta archiviazione ed assoluzione dell’appellante in alcuni procedimenti penali nonché l’assenza di ulteriori carichi pendenti a carico) del tutto irrilevante a tal fine; invero, la sentenza impugnata ha rilevato che, nonostante la assenza di precedenti penali, in ogni caso non emergevano elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. evidenziando altresì come “l’imputato non abbia tenuto comportamenti apprezzabili nel suddetto senso … essendosi limitato a dare lettura di un proclama politico e non avendo tenuto azioni positive di conciliazione o chiarimento con le forze dell’ordine” (pag. 4);
Rilevato che la Corte territoriale ha in tal modo fatto buon governo dei principi in base ai quali «in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271315 – 01)» e «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito
esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01)»;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025