Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1600 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1600 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1181/2025
UP – 28/10/2025
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, e di rigettare nel resto il ricorso;
udite le conclusioni AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 marzo 2025 dalla Corte di appello di LÕAquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che
(riqualificando lÕoriginaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale generica) aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di bancarotta semplice documentale, in relazione alla societˆ RAGIONE_SOCIALEÓ, fallita il 15 dicembre 2017.
Secondo i giudici di merito, l’imputato Ð amministratore unico della societˆ dal 18 settembre 2015 Ð avrebbe tenuto le scritture contabili in maniera irregolare o incompleta.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 217 legge fall.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata tenuta regolare dei libri contabili fosse, di per sŽ, sufficiente a integrare la fattispecie della bancarotta documentale, senza considerare che la RAGIONE_SOCIALEÓ era giˆ inattiva al momento dellÕingresso del COGNOME nella compagine sociale.
La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dal consulente del pubblico ministero e non avrebbe tenuto conto dellÕatteggiamento collaborativo dimostrato dal COGNOME, che avrebbe fornito spontaneamente alla Guardia di Finanza tutta la documentazione contabile richiesta, rendendo possibile la ricostruzione della situazione patrimoniale della societˆ.
Sostiene che lÕimputato avrebbe Çtenuto e conservato regolarmente tutta la documentazione contabile e le scritture contabili obbligatorie, non risultando nelle stesse scritture contabili irregolaritˆ formali e sostanziali nŽ incompletezza nei dati in esse indicatiÈ.
Non sarebbe, inoltre, Çravvisabile nŽ la colpa nŽ il dolo, atteso cheÈ non sarebbe emersa Çalcuna condotta finalizzata all’omissione regolare della tenuta delle scritture contabiliÈ, in quanto il NOME, dopo aver ricevuto le scritture contabili, le avrebbe custodite Çnel pieno rispetto degli obblighi giuridici richiamati dalla normativa vigenteÈ.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il comportamento processuale collaborativo tenuto dallÕimputato, che avrebbe fornito spontaneamente tutta la documentazione contabile richiesta,
contribuendo in modo determinante alla ricostruzione dei fatti. Non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che i precedenti penali dellÕimputato erano risalenti nel tempo.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 56-quater legge n. 689 del 1981.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria o altra pena sostitutiva, fondando tale diniego sulla presunta inidoneitˆ della sanzione sostitutiva a garantire la funzione rieducativa e preventiva, nonchŽ sulla presenza di precedenti penali ritenuti della medesima indole.
La Corte territoriale, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che tali precedenti sarebbero risalenti nel tempo e che il giudice di primo grado, escludendo lÕapplicabilitˆ della recidiva, avrebbe implicitamente effettuato una prognosi favorevole sulla personalitˆ dellÕimputato.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il secondo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo basato su deduzioni generiche, meramente assertive e poco conferenti.
Quanto alla deduzione con la quale il ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALEÓ sarebbe stata giˆ inattiva al momento dellÕingresso del COGNOME nella compagine sociale, va ricordato che, Çin tema di bancarotta semplice documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attivitˆ commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese É, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorieÈ (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). Va, peraltro, rilevato che i giudici di merito hanno ritenuto accertata l’inattivitˆ della societˆ solo alcuni mesi dopo lÕassunzione della carica di amministratore da parte dellÕimputato.
Va poi rilevato che non risulta rilevante la circostanza che l’incompletezza delle scritture contabili e le irregolaritˆ delle relative annotazioni non avessero impedito la ricostruzione del patrimonio della fallita, atteso che tale elemento è
necessario per costituire la differente e più grave fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale generica, essendo, invece, sufficiente per la bancarotta semplice documentale l’accertata incompletezza e irregolaritˆ delle scritture contabili obbligatorie.
Nel resto, le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche e meramente assertive. Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito, con doppia conforme, hanno accertato che lÕimputato, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non aveva tenuto regolarmente le scritture contabili della societˆ, comprese quelle obbligatorie, che assumono rilievo per la fattispecie contestata (cfr. pagine 7 e s. della sentenza di primo grado e 4 e s. della sentenza impugnata).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello, invero, non ha fornito alcuna effettiva risposta al motivo di appello con il quale la parte aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando il comportamento collaborativo dell’imputato e la mancanza di precedenti penali recenti.
La sentenza, pertanto, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, deve essere annullata con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Cos’ deciso, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME