Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49344 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 10 novembre 2022 la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, ha condannato NOME COGNOME alla pena di dieci anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575, 577 cod.pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/2014 aggravato dall’art. 416-bis.1 cod.pen., 411, 416-bis.1 cod.pen. da lui commessi il 12 agosto 2009, cagionando la morte di NOME COGNOME percuotendolo e uccidendolo con due colpi di arma da fuoco, detenendo e portando in pubblico illecitamente due pistole e poi occultando il cadavere, dandogli fuoco.
La Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto provati i reati dalla confessione dell’imputato, divenuto collaboratore di giustizia, ed ha respinto l’appello relativo all’applicazione dell’aggravante della premeditazione, ritenendola provata dalle stesse dichiarazioni del COGNOME in merito alle fasi preparatorie del delitto. Ha invece accolto il motivo relativo all’entità della pena, che ha ridotto a quella indicata in virtù dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen., senza concedere però le richieste attenuanti generiche.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale censura l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen., e la carenza e illogicità della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di applicazione di dette attenuanti richiamando una pronuncia della Suprema Corte, secondo cui gli elementi che giustificano la concessione dell’attenuante della “dissociazione attuosa” non possono essere valutati anche ai fini della concessione delle predette attenuanti, superata però da una sentenza successiva, la n. 10084 del 21/11/2019, che ha ritenuto possibile la loro valutazione per tale duplice finalità. Inoltre la Corte di assise di appello avrebbe dovuto tenere conto della positiva evoluzione della personalità del ricorrente, che dimostra la sua dissociazione dal clan ‘ndranghetistico a cui apparteneva all’epoca del ‘ fatto ed anche la sua rivisitazione in chiave critica delle precedenti condotte. Il reato commesso, poi, pur grave, risale a tredici anni fa, ed anche tale lasso temporale avrebbe dovuto essere valutato ai fini della concessione del beneficio, avendo il ricorrente, nel frattempo, mutato radicalmente stile di vita ed offerto una collaborazione
u,NOME ‘
completa, che ha permesso di chiarire il contesto criminale in cui ha vissuto tra il 2000 e il 2016.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’omesso confronto con le ragioni argomentative del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità del ricorso, per la sua genericità e mancanza di specificità. Infatti, secondo il consolidato principio di questa Corte, «E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc:. pen. all’inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una
4
somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente