Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40248 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all’art. 73, comma d.P.R. 309/90.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riguardante la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pediss reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merit motivazione pienamente rispettosa dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 l 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 Sentenza n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 -01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260610 – 01). Nel caso di specie, la pronuncia impugnata, nel rispondere al motivo d appello, sottolinea che nessun elemento positivo può essere ricondotto alla ammissione dei fatti essendo questi evidenti, dal momento che l’imputato era stato arrestato in flagranz reato, e che la modalità dell’attività di spaccio accertata aveva anzi rivelato l professionalità della condotta. Va inoltre ricordato che le determinazioni del giudice di meri ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sent impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, essendo consolidato il principio per cui graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per asso al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congr aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinque essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella editt (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pe assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese consegue anche quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
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Il Presidente