Attenuanti generiche: il rigore della Cassazione sui ricorsi generici
Nel panorama del diritto penale, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena finale. Tuttavia, non basta invocare una riduzione della sanzione per ottenere un esito favorevole in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili per l’impugnazione delle sentenze di merito quando si contesta il rigore punitivo.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, insoddisfatto della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando principalmente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Il fulcro della contestazione riguardava il diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero permesso una riduzione della pena rispetto a quanto stabilito nei gradi precedenti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso dichiarandolo integralmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato come le doglianze presentate dalla difesa fossero prive della specificità necessaria per essere vagliate in questa sede. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver presentato un ricorso manifestamente infondato.
Analisi del trattamento sanzionatorio
Il nodo centrale della questione riguarda la natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove è possibile ridiscutere la congruità della pena. Se il giudice di merito ha motivato correttamente il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione non può intervenire a meno che non emerga un vizio logico manifesto o una palese violazione di legge. La mera soggettività del ricorrente sulla severità della pena non costituisce un motivo valido di ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione era formulata in modo del tutto generico, limitandosi a una critica astratta della severità della pena senza indicare quali elementi di fatto o di diritto fossero stati trascurati o mal interpretati dai giudici d’appello. La mancata esplicitazione delle ragioni concrete che avrebbero dovuto giustificare le attenuanti generiche rende il ricorso non consentito dalla legge, poiché non permette alla Corte di individuare l’errore commesso nel precedente grado di giudizio.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può risolversi in una generica richiesta di benevolenza. Per contestare efficacemente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è indispensabile articolare censure puntuali che dimostrino un errore logico o giuridico nel ragionamento del giudice di merito. La pesante sanzione pecuniaria inflitta sottolinea l’importanza di un filtro difensivo rigoroso prima di adire la Suprema Corte, al fine di evitare gravami che non hanno alcuna possibilità di accoglimento.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di valutare il merito della questione e comportando spesso una sanzione pecuniaria fino a tremila euro.
Si possono contestare le attenuanti generiche in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di motivazione o una violazione di legge nella sentenza di appello, non semplicemente richiedendo una pena più mite.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma alla Cassa delle ammende, determinata dal giudice in base alla gravità dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39929 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39929 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17913/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla eccessiva severità del trattam sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023