Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli aspetti più delicati nella determinazione della pena. La loro funzione è quella di permettere al giudice di adeguare la sanzione alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo, valutando elementi non espressamente tipizzati dalla legge. Tuttavia, come chiarito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la loro concessione non è un atto dovuto, ma il frutto di un’attenta analisi dei criteri dosimetrici.
I fatti e il contesto processuale
Il caso trae origine da una condanna per i reati di riciclaggio e furto aggravato. In sede di appello, la fattispecie era stata riqualificata, portando a una rideterminazione della pena. Nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis c.p. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando esclusivamente questo mancato riconoscimento, ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la sua posizione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nella natura del ricorso stesso: la difesa si è limitata a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello. Per i giudici di legittimità, un ricorso che non attacca direttamente i punti della sentenza impugnata non può essere accolto, risultando generico e privo di fondamento giuridico solido.
Le motivazioni
Le motivazioni del diniego risiedono nell’applicazione rigorosa dell’articolo 133 del codice penale. La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato due elementi ostativi fondamentali: la specifica attitudine criminale del soggetto, desunta dai suoi numerosi precedenti penali, e la peculiare intensità del dolo manifestata durante la commissione dei reati. Questi fattori, secondo la giurisprudenza consolidata, sono più che sufficienti per giustificare il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite. Il giudice di merito ha il potere discrezionale di dare prevalenza a elementi negativi della condotta o della personalità, purché la motivazione sia logica e coerente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per ottenere le attenuanti generiche non basta invocare una generica clemenza. È necessario che vi siano elementi positivi tali da bilanciare la gravità del reato o la pericolosità sociale del reo. In assenza di tali elementi, e in presenza di una condotta recidivante o di un dolo particolarmente marcato, il rigetto della richiesta è pienamente legittimo. La decisione comporta inoltre conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende a causa della colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Cosa succede se il ricorso non contesta le motivazioni della sentenza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione perché manca del requisito della specificità, non confrontandosi con le ragioni espresse dai giudici nei gradi precedenti.
Quali fattori impediscono la concessione delle attenuanti generiche?
La presenza di precedenti penali specifici e una forte intensità del dolo sono elementi che il giudice può usare per negare legittimamente gli sconti di pena.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti se richieste?
No, la concessione è facoltativa e dipende dalla valutazione discrezionale del giudice basata sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48595 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gup del Tribunale di Foggia che, in data 18/9/2017, aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME dei delitti di riciclaggio e furto aggravato e, riqualificata la fattispecie ex art. 648 bis in quell di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod.pen., rideterminava la pena.
Rilevato che il difensore con l’unico motivo dedotto lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche senza rapportarsi criticamente alla motivazione reiettiva della Corte territoriale che ha valorizzato in senso ostativo (pag. 5) la specifica attitudine criminale desunta dai precedenti e la peculiare intensità del dolo, facendo corretta applicazione dei criteri dosimetrici di cui all’art. 133 cod.pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente