Attenuanti generiche: il peso dei precedenti penali
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico per l’imputato, ma richiedono una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la presenza di precedenti penali specifici è un ostacolo insormontabile per la concessione di tali benefici, specialmente quando il ricorso si limita a riproporre argomentazioni già ampiamente confutate nei gradi di giudizio precedenti.
Il caso e il ricorso inammissibile
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato il diniego. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha rivelato che l’impugnazione era priva di specificità, limitandosi a ricalcare quanto già esposto in sede di appello senza offrire nuovi spunti critici o evidenziare reali errori logici nella sentenza impugnata.
La valutazione della condotta del reo
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della capacità a delinquere del soggetto. La Corte d’Appello aveva già valorizzato i numerosi precedenti penali, alcuni dei quali specifici, ovvero relativi alla stessa tipologia di reato. Questo elemento è stato ritenuto prevalente rispetto a qualsiasi altra considerazione, rendendo superflua la concessione di uno sconto di pena. La Cassazione ha confermato che tale motivazione è logica, coerente e aderente ai criteri di commisurazione della pena stabiliti dall’ordinamento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno rilevato che il motivo di doglianza era generico e non scalfiva la solidità della sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato i parametri dell’articolo 133 c.p., sottolineando come la storia criminale del ricorrente fosse incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Viene inoltre chiarito che il giudice può negare le attenuanti anche se la recidiva, pur contestata, non ha comportato un aumento della pena, poiché i precedenti penali restano un indicatore oggettivo della personalità del reo.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna precedente, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi o manifestamente infondati, l’imputato è stato condannato al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali e non meramente formali o ripetitivi.
Cosa accade se il ricorso per le attenuanti è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione se si limita a ripetere le stesse lamentele già respinte in appello senza aggiungere nuovi elementi critici.
I precedenti penali impediscono sempre le attenuanti generiche?
Non sempre, ma il giudice può legittimamente negarle se ritiene che i precedenti penali, specialmente se specifici, dimostrino una spiccata capacità a delinquere del soggetto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente viene condannato al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49599 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di ident censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i vari precedenti penali anche specifici del ricorrente seppure gli stessi non aves comportato alcun aumento per la recidiva, pur contestata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.