Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10416 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10416 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 24
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato ha proposto ricorso per cassazione in data 4/11/2025 avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli dep. il 18/06/2025, di conferma della sentenza emessa 4 dal Tribunale di Santa Maria Caputa Vetere in data 11/03/202,2;
Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Che la censura dedotta sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con le ragioni sul trattamento sanzioNOMErio che il giudice d’appello ha posto a sostegno del diniego (pag. 2, ultimo cpv.) della decisione assunta sul punto, ove si spiega che “non si comprende quale sia il comportamento processuale lodevole al punto da meritare l’attenuazione della pena”;
Considerato che, pertanto, l’unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l’art. 581, lett. d), cod. pr pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Considerato che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato in quanto nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione sia esente da vizi logico-giuridici e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delIa mma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deco in Re a il 12 marzo 2026