Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10404 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10404 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione in data 17/10/2025 avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 3245 del 9/06/2024, dep. 21/7/2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 21/10/2024 che lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, con confisca e distruzione di quanto in sequestro;
Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Osservato che, in particolare, la censura dedotta sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606, lett. e), cod. proc pen., in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con le ragioni sul trattamento sanzionatorio che il giudice d’appello ha posto a sostegno del diniego (pag. 3) della decisione assunta sul punto, ove, richiamandosi Sez. 2, n. 24312 del 2014, secondo la quale anche un solo elemento attinente alla responsabilità del colpevole od all’entità del reato e alla modalità di esecuzione può essere sufficiente per il diniego, si evidenzia che non è stato in concreto neppure prospettata dall’appellante, né è desumibile agli atti, la sussistenza di alcun elemento positivo di meritevolezza, mentre depongono in senso contrario le modalità del fatto, connotato da intrinseca gravità (dimensioni e caratteristiche del coltello) e la personalità dell’imputato.
Considerato che, pertanto, l’unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell’art. 581 comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, COGNOME, non mass.);
Considerato che il motivo è anche manifestamente infondato in quanto nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione sia esente da vizi logico-giuridici e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex
mu/tis, Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, NOME, non mass.; Sez. 3, n. 36341 del 17/6/2025, COGNOME e altro, non mass.), ), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.