Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Nel panorama del diritto penale, la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche rappresenta spesso un punto cardine della strategia difensiva. Tuttavia, impugnare una sentenza sostenendo un vizio di motivazione inesistente può portare a gravi conseguenze processuali ed economiche, come dimostrato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
L’oggetto del contendere
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava il presunto diniego delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato il rifiuto di concedere tali benefici, necessari per una corretta commisurazione della pena.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso rilevando una discrepanza totale tra quanto lamentato dalla difesa e quanto effettivamente deciso nei gradi precedenti. Dalla lettura della sentenza impugnata è emerso chiaramente che le attenuanti generiche erano state non solo considerate, ma effettivamente riconosciute sia in primo che in secondo grado.
La Corte ha evidenziato come la pena fosse stata determinata proprio in ragione della proporzione tra la gravità del fatto e la misura della sanzione, integrando perfettamente i requisiti di legge. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla natura del ricorso per legittimità. Quando un ricorrente deduce un vizio di motivazione su un punto che, al contrario, è stato ampiamente trattato e accolto dai giudici di merito, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, il riconoscimento delle attenuanti generiche era già avvenuto a pagina 7 della sentenza di appello, rendendo la censura difensiva priva di qualsiasi fondamento logico o giuridico. La manifesta infondatezza del motivo comporta l’impossibilità per la Corte di entrare nel merito della questione, chiudendo il procedimento con una pronuncia di rito.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, l’ordinanza dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi o palesemente infondati, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda come l’accesso alla giurisdizione di legittimità richieda un’analisi rigorosa dei presupposti e una reale corrispondenza tra le doglianze e il contenuto dei provvedimenti impugnati.
Cosa succede se si richiede un’attenuante già concessa?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché si lamenta un vizio inesistente nel provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria proporzionata, solitamente destinata alla Cassa delle Ammende.
Come vengono valutate le attenuanti generiche dai giudici?
I giudici analizzano la gravità del fatto e la personalità del reo per stabilire una pena proporzionata, motivando la scelta in base ai criteri dell’articolo 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9636 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9636 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché lamenta un vizio inesistente, essendo state le circostanze attenuanti generiche riconosciute dal giudice di primo grado e confermate dal giudice d’appello in ragione della relazione di proporzione tra la misura della pena e la gravità del fatto (si veda pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.