Attenuanti generiche e resistenza a pubblico ufficiale: la decisione della Cassazione
Il diniego delle attenuanti generiche rappresenta spesso un punto di scontro nei processi penali, specialmente quando la condotta dell’imputato presenta profili di particolare gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti necessari affinché il giudice possa legittimamente negare tali benefici, sottolineando l’importanza di una motivazione coerente e basata su elementi oggettivi.
Il caso di resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici d’appello non avrebbero valutato correttamente la possibilità di ridurre la pena.
La valutazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso rilevando una carenza strutturale nell’impugnazione. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la motivazione fornita dalla Corte d’appello, la quale appariva completa e adeguata. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito, ma deve limitarsi a verificare che il ragionamento del giudice sia logico e rispettoso dei parametri normativi.
Le motivazioni
Le motivazioni del diniego delle attenuanti generiche risiedono in tre elementi fondamentali valorizzati dai giudici di merito e confermati dalla Cassazione. In primo luogo, è stata evidenziata la gravità della condotta posta in essere, che denota una particolare pericolosità sociale. In secondo luogo, è stata rilevata l’intensità del dolo, ovvero la piena e pervicace volontà di opporsi all’autorità. Infine, i plurimi precedenti penali dell’imputato sono stati considerati un fattore ostativo insuperabile per la concessione di un beneficio che presuppone, se non una condotta incensurabile, almeno un percorso di ravvedimento o elementi di meritevolezza che nel caso di specie erano totalmente assenti.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Poiché l’impugnazione è stata ritenuta manifestamente infondata e non ha scalfito la coerenza logica della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi dichiarati inammissibili. Questa decisione ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti non è un atto dovuto, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice che, se ben motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Perché le attenuanti generiche possono essere negate nonostante la richiesta della difesa?
Il giudice può negarle se ritiene che la gravità del reato, l’intensità del dolo o i precedenti penali dell’imputato rendano il soggetto non meritevole di una riduzione della pena.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare in Cassazione il merito della valutazione sulle attenuanti?
No, la Cassazione verifica solo se la motivazione del giudice di merito è logica e completa, non può sostituirsi al giudice nel valutare i fatti o la gravità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42526 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto
l’unico motivo del ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la completa, coerente e adeguata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale, con corretti argomenti giuridici, ha valorizzato la gravità della condotta, l’intensità del dolo nonché i plurimi precedenti penali. Elementi, questi, pienamente idonei a sorreggere la valutazione in ordine al disconoscimento delle attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente