Attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Le attenuanti generiche rappresentano un elemento cardine per la determinazione della pena, ma la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui l’imputato può richiedere tali benefici, specialmente quando la sua condotta processuale e i suoi precedenti penali delineano un profilo di spiccata pericolosità sociale.
Il caso e i motivi del ricorso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente contestava principalmente tre punti: il diniego delle attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva e la severità complessiva della pena inflitta. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la personalità del reo e gli elementi a suo favore.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato i motivi di doglianza, rilevando come questi fossero una mera ripetizione di quanto già esposto e ampiamente confutato nel precedente grado di giudizio. Quando i motivi di ricorso risultano riproduttivi di questioni già risolte senza apportare nuovi elementi critici, il ricorso viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella corretta analisi svolta dai giudici di merito. La Corte di Appello aveva infatti messo in luce l’accresciuta pericolosità del soggetto, derivante da precedenti penali specifici che giustificano pienamente la recidiva. Un peso determinante è stato attribuito alle dichiarazioni calunniose rese dall’imputato nei confronti degli agenti di polizia durante il procedimento. Tale comportamento, unito all’assenza di elementi positivi da valorizzare, rende impossibile la concessione delle attenuanti generiche. La personalità del ricorrente è stata dunque valutata negativamente, confermando la congruità del trattamento sanzionatorio applicato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi di meritevolezza che non possono coesistere con condotte calunniose o con una recidiva specifica e reiterata. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare i fatti, ma di verificare la logicità della motivazione espressa dai giudici di merito.
Perché le attenuanti generiche possono essere negate?
Vengono negate se il giudice non ravvisa elementi positivi nella condotta del reo, come in caso di precedenti penali specifici o comportamenti calunniosi verso le autorità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare questioni di merito già correttamente risolte e motivate nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria che può arrivare a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41983 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
rilevato che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, la ritenuta recidiva e la determinazione della pena risultano riproduttivi di iden questioni formulate in sede di gravame ladeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l’accresciuta pericolosità in ragione dei precedenti specifici (recidiva dichiarazioni calunniose nei confronti degli operanti, l’assenza di elementi positivi da valori (circostanze attenuanti generiche) e la personalità del ricorrente (trattamento sanzionatorio)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.