Attenuanti generiche: quando il ricorso è inutile
Le attenuanti generiche rappresentano un elemento cruciale nel processo penale, ma la loro concessione non è mai scontata. La Corte di Cassazione ha chiarito che la recidiva e la condotta di vita dell’imputato sono determinanti per escludere tali benefici, specialmente quando emerge una chiara insensibilità al rispetto delle norme.
La vicenda riguarda un tentativo di furto commesso da un soggetto con numerosi precedenti penali. Dopo la condanna in primo e secondo grado, la difesa ha proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti e l’errata applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità del ragionamento dei giudici di merito.
Il caso del tentato furto e le attenuanti generiche
Il fulcro della controversia risiede nel bilanciamento tra la gravità del fatto e la personalità del reo. Nel caso di specie, l’imputato ha tentato di sottrarre beni altrui, ma la sua storia giudiziaria ha pesato enormemente sulla determinazione della pena. La difesa ha tentato di far valere uno stato di tossicodipendenza come fattore mitigante, ma tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente dai giudici.
La valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche
La giurisprudenza è chiara: la recidiva non è solo un dato numerico, ma un indice della pericolosità sociale e della scarsa volontà di reinserimento. Quando un soggetto accumula condanne senza mostrare segni di cambiamento, il giudice è legittimato a negare le attenuanti generiche. Queste ultime richiedono infatti la presenza di elementi positivi, come un comportamento post-delittuoso meritevole o una reale volontà di riparazione, che in questo caso erano totalmente assenti.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorso era privo di specificità, limitandosi a riproporre questioni già ampiamente trattate e risolte nei gradi precedenti. I giudici hanno sottolineato la totale insensibilità dell’imputato rispetto alle precedenti condanne, evidenziando come la recidiva contestata fosse pienamente giustificata dalla natura e dalla frequenza dei reati commessi. Inoltre, è stato precisato che lo stato di tossicodipendenza, oltre a non essere stato provato, non costituisce di per sé un titolo per ottenere automaticamente una riduzione della pena, dovendo essere valutato nel contesto globale della condotta del reo.
Le conclusioni
La decisione conferma un orientamento rigoroso: le attenuanti generiche non possono essere utilizzate come una sorta di sconto automatico per compensare situazioni di disagio personale se queste non si traducono in un oggettivo elemento di valutazione positiva. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende sottolinea l’inammissibilità di ricorsi basati su motivi manifestamente infondati o generici.
Quando vengono concesse le attenuanti generiche?
Il giudice le concede solo in presenza di elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena, non essendo sufficiente l’assenza di precedenti o lo stato di tossicodipendenza.
Cosa comporta la recidiva nel calcolo della pena?
La recidiva indica una persistente inclinazione a delinquere e può comportare un aumento della sanzione, precludendo spesso l’accesso a benefici o attenuanti.
Lo stato di tossicodipendenza garantisce uno sconto di pena?
No, la tossicodipendenza non giustifica automaticamente la concessione delle attenuanti generiche, specialmente se non provata o se il reo mostra insensibilità ai precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41436 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41436 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazio avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine delitto di tentato furto.
Considerato che il motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione a mancata esclusione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non s confronta con la sentenza impugnata, nella quale la corte territoriale ha logicamente sufficientemente argomentato sia in ordine alla “totale insensibilità” dell’imputato precedenti e numerose condanne dalle quali è gravato, sia in ordine all’assenza di elementi d segno positivo valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze di cui all’art. 62pen., rispetto alle quali nessuna valenza può riconoscersi allo stato di tossicodipendenz peraltro non provato, ex se considerato.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore