Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nel processo penale, poiché riguarda la discrezionalità del giudice nel calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui è possibile contestare il mancato riconoscimento di tali benefici, specialmente quando il ricorso si limita a riproporre argomentazioni già ampiamente vagliate nei gradi precedenti.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna. Il fulcro della contestazione riguardava esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la posizione del reo, negando ingiustamente lo sconto di pena.
Già in sede di appello, tuttavia, i giudici avevano confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che non vi fossero elementi tali da giustificare un trattamento di favore. Il ricorrente ha quindi deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, sperando in un ribaltamento della decisione.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’impugnazione fosse priva di specificità, limitandosi a riprodurre le medesime censure già confutate in secondo grado. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si ridiscutono i fatti, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Cassazione si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione della pena. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche basandosi su tre pilastri fondamentali: l’assenza di elementi positivi da valorizzare, la congruità della pena già determinata e, soprattutto, la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. La Suprema Corte ha osservato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento nuovo o specifico, nemmeno in sede di legittimità, che potesse scalzare tale ragionamento. Quando la motivazione della sentenza impugnata appare coerente e tiene conto della storia giudiziaria del soggetto, il sindacato della Cassazione si arresta.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma un beneficio che richiede la prova di elementi positivi di condotta o di contesto. Presentare un ricorso meramente riproduttivo di tesi già respinte non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sull’individuazione di vizi logici reali o sulla mancata valutazione di fatti specifici, piuttosto che sulla generica richiesta di clemenza.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato meramente riproduttivo e privo della necessaria specificità richiesta per il giudizio di legittimità.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può negarle in assenza di elementi positivi da valorizzare, in presenza di precedenti penali o se ritiene la pena già congrua rispetto al reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45036 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45036 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di analoga censura adeguatamente’ confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto di condividere le ragioni poste a fondamento della decisione sul punt resa dal Tribunale che aveva fatto riferimento, oltre all’assenza di elementi positivi da valorizz (non allegati neppure in sede di legittimità), alla congruità della determinazione della pena ed precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.