Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto automatico del reo, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora il diniego sia supportato da una motivazione logica, il ricorso che si limita a riproporre le medesime lamentele dell’appello deve essere dichiarato inammissibile.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la decisione della Corte di Appello che aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. La difesa sosteneva che il diniego fosse ingiustificato, cercando di ottenere una riduzione della pena complessiva.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso, dichiarandolo immediatamente inammissibile. La Corte ha evidenziato come i motivi addotti fossero generici e non scalfissero la solidità della sentenza di secondo grado. Quest’ultima, infatti, aveva già vagliato e disatteso le richieste della difesa con una motivazione ritenuta congrua e priva di vizi logici.
Le motivazioni
La Cassazione ha chiarito che il ricorso è inammissibile quando si limita a una mera riproduzione di censure già esaminate. Nel diritto penale, il controllo della Cassazione sulla concessione delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione. Se il giudice di merito spiega in modo coerente perché non ritiene di concedere lo sconto di pena, la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del magistrato che ha istruito il processo. Nel caso specifico, l’assenza di nuovi elementi critici e la natura ripetitiva del ricorso hanno configurato una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
Il rigetto del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti. Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali di legittimità, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in una sterile ripetizione dei motivi d’appello, con il rischio di aggravare il carico sanzionatorio pecuniario per il proprio assistito.
Cosa accade se il ricorso per le attenuanti generiche è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può rivalutare il merito della concessione delle attenuanti?
No, la Cassazione verifica solo che la motivazione del giudice di merito sia logica e non contraddittoria, senza entrare nel merito della scelta.
Qual è l’importo della sanzione in caso di ricorso inammissibile?
In questo caso specifico, la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50643 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
•
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e mer riproduttivo di profili di censura relativi al diniego delle circostanze attenuanti adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata illogica (si veda pagina 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.