Attenuanti generiche e collaborazione dell’imputato: la guida
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nella determinazione della pena. Spesso l’imputato confida in una riduzione della sanzione basandosi su una semplice ammissione di colpa, ma la giurisprudenza chiarisce che non sempre questo è sufficiente per ottenere un trattamento di favore.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che ne confermava la responsabilità penale. Il fulcro della contestazione riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo dal ricorrente. In particolare, veniva lamentato il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, sostenendo che la motivazione fornita dai giudici di merito fosse carente o illogica.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito che il giudice di merito gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p. per la concessione delle attenuanti generiche. Tale valutazione è censurabile in sede di legittimità solo se frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, circostanza non riscontrata nel caso in esame.
La motivazione sintetica e implicita
Un punto cardine della sentenza riguarda la validità della cosiddetta motivazione implicita. La Cassazione conferma che il giudice non è obbligato a confutare analiticamente ogni singola tesi difensiva se la sua decisione risulta coerente con il quadro probatorio complessivo. Espressioni sintetiche sulla congruità della pena sono considerate sufficienti a soddisfare l’obbligo motivazionale.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella condotta processuale dell’imputato. La Corte ha evidenziato che il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche era giustificato dal fatto che l’imputato si era limitato ad ammettere circostanze già ampiamente documentate e provate dagli inquirenti. Tale comportamento non è stato considerato come un effettivo contributo collaborativo, ma piuttosto come una strategia difensiva tardiva e priva di reale valore etico-sociale. L’assenza di un ravvedimento operoso o di una collaborazione attiva impedisce la concessione di benefici volti a premiare la personalità del reo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che le attenuanti generiche non sono un automatismo derivante dalla mera ammissione dei fatti. Per incidere significativamente sulla dosimetria della pena, è necessario che l’imputato dimostri un atteggiamento che vada oltre la semplice presa d’atto dell’evidenza probatoria. La decisione comporta inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, sottolineando il rigore della Corte verso ricorsi privi di fondamento giuridico solido.
L’ammissione dei fatti garantisce sempre le attenuanti generiche?
No, se l’imputato ammette solo ciò che è già stato provato senza offrire una reale collaborazione, il giudice può legittimamente negare la prevalenza delle attenuanti.
Il giudice deve spiegare dettagliatamente il calcolo della pena?
La giurisprudenza ammette anche una motivazione sintetica o implicita, purché il ragionamento complessivo non sia illogico o arbitrario.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49870 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49870 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità del medesimo in ordine al reato di cui all’imputazione, è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabi cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante risulta motivato con la circostanza che l’imputato si era limitato ad ammettere ciò che era già provato, e in considerazione dell’assenza di un suo effettivo comportamento collaborativo.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
iere estensore
Il Presiden g