Attenuanti Generiche: La Cassazione e la Motivazione del Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, cosa succede quando il giudice nega la loro concessione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo di motivazione in questi casi, stabilendo un principio di economia processuale di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato sia in primo grado che in appello per i reati di furto aggravato e falso. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava la presunta erronea decisione della Corte d’Appello di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, nonostante gli elementi a suo favore presentati dalla difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso “manifestamente infondato”, confermando di fatto la decisione dei giudici di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto cruciale della decisione risiede nel principio di diritto riaffermato dalla Corte. I giudici di legittimità hanno spiegato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
È, invece, considerato sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Una volta che la motivazione si fonda su tali elementi, in modo logico e coerente, tutti gli altri argomenti, anche se di segno contrario, si devono considerare implicitamente disattesi o superati. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da “evidenti illogicità”, e pertanto incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale volto a preservare la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. L’implicazione pratica è chiara: per contestare efficacemente un diniego, non è sufficiente elencare gli elementi a favore dell’imputato, ma è necessario dimostrare una palese illogicità o una carenza motivazionale macroscopica nella valutazione degli elementi che il giudice ha posto a fondamento della sua decisione. Un ricorso generico, che non individua un vizio logico specifico nel ragionamento del giudice, rischia di essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche.
Cosa succede se un giudice nega le attenuanti generiche senza analizzare ogni singolo elemento favorevole all’imputato?
Secondo questa ordinanza, la decisione del giudice è legittima. Non è necessario che esamini tutti gli elementi favorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua scelta basandosi sugli aspetti che ha ritenuto decisivi e rilevanti, i quali superano implicitamente tutti gli altri.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ perché la motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti, è stata giudicata logica e priva di vizi evidenti. La Cassazione non ha riscontrato alcuna illogicità nel ragionamento dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47090 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 27/12/1978
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 624 bis e 477, 482 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il GLYPH ns-?gliere estensore GLYPH Il Presidente