Le attenuanti generiche e la discrezionalità del Giudice: un’analisi della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali del processo penale. La decisione del giudice di merito di concederle o negarle è spesso oggetto di ricorso in Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati che regolano questa materia, chiarendo i limiti entro cui la valutazione del giudice di merito è insindacabile. Analizziamo insieme la pronuncia per comprendere meglio le dinamiche processuali e le implicazioni per l’imputato.
Il caso in esame: ricorso per mancata applicazione delle attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiustificata dalla difesa.
2. L’eccessività della pena inflitta, considerata sproporzionata.
L’imputato lamentava, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato gli elementi a suo favore, sia nel negare le attenuanti sia nel quantificare la sanzione finale.
La valutazione delle attenuanti generiche secondo la Cassazione
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno richiamato un principio giurisprudenziale ormai consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti.
È infatti sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la formazione del suo convincimento. Una volta che il giudice ha fornito una spiegazione logica e priva di vizi evidenti per la sua scelta, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi. La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse esente da illogicità, rendendo il motivo di ricorso privo di fondamento.
La determinazione della pena: un potere discrezionale
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, ha subito la stessa sorte, venendo dichiarato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito che la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che guidano il giudice nella valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo. Se il giudice di merito adempie al suo onere motivazionale facendo riferimento a elementi concreti e rilevanti, la sua decisione non è censurabile in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha riaffermato due capisaldi del diritto penale processuale. In primo luogo, la valutazione del merito, che include l’analisi delle circostanze del reato e della personalità dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti e della commisurazione della pena, è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. In secondo luogo, un ricorso è destinato all’inammissibilità quando si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e rigettate nei gradi precedenti, senza evidenziare vizi di legittimità (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione).
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Dimostra che, per avere successo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza sulla severità della pena o sul diniego delle attenuanti. È necessario, invece, individuare e argomentare specifici vizi della sentenza impugnata, come un’evidente contraddizione nella motivazione o un’errata interpretazione della norma giuridica. In assenza di tali vizi, il potere discrezionale del giudice di merito rimane sovrano. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento valuta la proposizione di ricorsi infondati.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve giustificare la sua decisione su ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza dover analizzare tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli presentati dalle parti.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito perché la si ritiene troppo alta?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione su questo punto è inammissibile se la decisione del giudice è motivata in modo logico e coerente con i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31418 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 23/09/1992
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria pervenuta il 16/06/2025, che, dunque, va ritenuta tardiva;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.