Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Linea Dura sul Diniego
La concessione delle attenuanti generiche è spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i criteri per il loro diniego e i requisiti di ammissibilità di un ricorso che ne contesti la mancata applicazione. Questo provvedimento sottolinea la necessità di argomentazioni specifiche e la non sufficienza della mera incensuratezza per ottenere il beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato una sentenza di primo grado. L’imputato era stato ritenuto responsabile di diversi reati: la detenzione di una pistola lanciarazzi, il possesso di un portatessere contraffatto con il distintivo dei Vigili del Fuoco e la ricettazione di targhe di ciclomotori.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
Il Ricorso e la questione delle attenuanti generiche
Il ricorrente ha articolato il suo appello alla Suprema Corte su tre punti principali, cercando di smontare l’impianto accusatorio confermato in secondo grado:
1. Grossolanità del Falso: Si sosteneva che la contraffazione del tesserino fosse talmente evidente da non poter ingannare nessuno, rendendo quindi il reato insussistente.
2. Elemento Soggettivo della Ricettazione: La difesa contestava la sussistenza della consapevolezza, da parte dell’imputato, della provenienza illecita delle targhe.
3. Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche: Si lamentava il diniego del beneficio previsto dall’art. 62-bis c.p., ritenuto ingiustificato.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno di essi. Sul primo e secondo punto, ha rilevato che la Corte di Appello aveva già fornito una motivazione completa, logica e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. I motivi del ricorso, su questi aspetti, sono stati giudicati generici e non in grado di confrontarsi efficacemente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda il diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di attenuanti generiche, soprattutto alla luce della riforma legislativa del 2008. I giudici hanno chiarito che il diniego di tale beneficio può essere legittimamente motivato con la semplice assenza di elementi di segno positivo valutabili a favore dell’imputato.
In altre parole, non è il giudice a dover trovare ragioni per negare le attenuanti, ma è l’imputato, tramite la sua difesa, a dover fornire elementi concreti che ne giustifichino la concessione. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più un fattore sufficiente per ottenere la riduzione di pena. Occorrono circostanze ulteriori e positive che depongano a favore del reo.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente motivato la sua decisione negativa basandosi proprio sulla mancanza di tali elementi positivi. Il motivo di ricorso presentato in Cassazione è stato quindi ritenuto infondato, in quanto non contestava una motivazione illogica o assente, ma semplicemente una decisione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente giustificata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso in Cassazione, per avere possibilità di successo, deve essere specifico, puntuale e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Motivi generici o che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte vengono sistematicamente dichiarati inammissibili.
In secondo luogo, e più specificamente per le attenuanti generiche, la decisione conferma una linea interpretativa rigorosa: la difesa deve attivamente dimostrare la presenza di elementi meritevoli di valutazione positiva. Affidarsi unicamente a una fedina penale pulita è una strategia destinata, nella maggior parte dei casi, a fallire.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ribadisce che, specialmente dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il diniego semplicemente evidenziando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare la concessione del beneficio a favore dell’imputato.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, manifestamente infondati o se non si confrontano in modo specifico e critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46890 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il 26/07/1969
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione di una pistola lanciarazzi, un portatessere con distintivo dei Vigili del Fuoco contraffatto e della ricettazione di targhe di ciclomotori;
letto il ricorso con il quale sono stati articolati tre motivi aventi ad oggetto la grossolanità del falso del tesserino, l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
letta la memoria depositata dal difensore;
rilevato che:
quanto al primo motivo, non risulta un adeguato e completo confronto del motivo di ricorso con quanto specificato nella sentenza impugnata in ordine alla grossolanità del falso;
la Corte di appello si è soffermata sul punto, escludendo la fondatezza del correlato motivo di appello formulato sulla scorta di argomentazioni manifestamente infondate, siccome basate su una asserita carenza motivazionale;
in relazione al secondo motivo i giudici di appello hanno reso una motivazione completa avendo affrontato la questione dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione a pag. 7 della sentenza che è stata risolta sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale consolidato espresso da questa Corte sul punto;
infine, anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la sentenza contiene l’indicazione specifica delle insindacabili ragioni poste dai giudici a fondamento del proprio giudizio negativo fondato sulla mancanza adi elementi positivamente valutabili per la concessione del beneficio;
appare pertinente il richiamo all’orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986);
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024