Attenuanti Generiche: la Cassazione Ribadisce il Criterio della Specificità del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, quando si impugna una decisione che nega tali attenuanti, è fondamentale che il ricorso sia specifico e non una mera lamentela. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, lo conferma, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la sua genericità.
Il Caso in Esame: Evasione e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del Codice Penale. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato, negando però la concessione delle attenuanti generiche. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua intera difesa su un’unica doglianza: la mancata concessione delle suddette attenuanti e, di conseguenza, l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche e la Specificità del Motivo
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che la doglianza presentata era del tutto priva di specificità. L’appellante si era limitato a contestare il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello. Questo vizio procedurale impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per la sua decisione. In particolare, i giudici di secondo grado avevano sottolineato la totale assenza di ‘elementi di valutazione positiva’ a favore dell’imputato che potessero giustificare una riduzione della pena.
Inoltre, la pena inflitta era stata giudicata ‘particolarmente mite’. Questa mitezza derivava anche da una significativa riduzione, superiore ai limiti di legge, già concessa in primo grado a causa della seminfermità mentale dell’imputato. Di fronte a un trattamento sanzionatorio già favorevole e all’assenza di argomenti specifici nel ricorso, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare la decisione precedente, ribadendo un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata, non mere e generiche lamentele.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede rigore e precisione. La richiesta di attenuanti generiche non può fondarsi su una speranza astratta, ma deve essere supportata da elementi concreti. Quando si decide di impugnare una sentenza per questo motivo, è cruciale che l’atto di ricorso demolisca punto per punto la motivazione del giudice precedente, spiegando perché essa sia errata o illogica. In mancanza di tale specificità, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, è estremamente elevato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato privo di specificità. L’imputato si è limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza argomentare in modo critico contro le motivazioni già fornite dalla Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte per non concedere le attenuanti generiche?
La Corte ha basato la sua decisione sulla mancanza di elementi di valutazione positiva a favore dell’imputato. Inoltre, ha considerato che la pena inflitta era già particolarmente mite, anche in virtù di una riduzione per seminfermità mentale concessa nel primo grado di giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46679 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 30/05/1997
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 23811/24 Cuccia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva di specificità, ave la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva, a fronte di una pena irrogata particolarmente mite, anche in considerazione della riduzione superiore ai limit di legge concessa in primo grado per la semi infermità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024