Attenuanti generiche: perché un ricorso generico porta all’inammissibilità
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un momento cruciale nel processo penale, poiché può influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, per ottenere una revisione della decisione di un giudice di merito, non è sufficiente presentare un ricorso, ma è necessario che questo sia specifico e pertinente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, ha criticato la motivazione della Corte d’Appello, sostenendo che non avesse valutato correttamente gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dal ricorrente erano del tutto generici e non costituivano una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, non si confrontava realmente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dalla Corte d’Appello, limitandosi a riproporre censure già implicitamente superate.
Le motivazioni: il diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per negare le attenuanti generiche. I giudici di secondo grado avevano infatti posto l’accento su elementi specifici e decisivi, quali:
* La serialità dell’attività di spaccio: indicativa di una consolidata inclinazione a delinquere.
* Il profitto conseguito e perseguito: un fattore che denota la finalità lucrativa e la gravità della condotta.
* La quantità della sostanza stupefacente: un elemento oggettivo che incide sulla pericolosità sociale del fatto.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, giustificavano ampiamente la decisione di non concedere alcun beneficio all’imputato.
Le motivazioni sull’onere del giudice di merito
Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione riguarda l’obbligo di motivazione del giudice quando nega le attenuanti generiche. Non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione. Una volta che il giudice ha esposto un percorso logico coerente basato su tali elementi, tutti gli altri argomenti si considerano implicitamente disattesi o superati. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere, rendendo la sua valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione di doglianze generiche. Per avere una possibilità di accoglimento, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge specifiche. In assenza di questo confronto effettivo, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una somma a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici, non si confrontavano in modo efficace con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello e riproponevano censure già valutate.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla serialità dell’attività di spaccio, sul profitto conseguito e perseguito dall’imputato e sulla notevole quantità di sostanza stupefacente oggetto dei traffici illeciti.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46207 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 14/11/1953
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell’attività di spaccio, il profitto conseguito e qu perseguito, oltre che la quantità di sostanza stupefacente oggetto dei traffi illeciti;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudic di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso, considerato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a q ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o supe da tale valutazione;
ritenuto che i motivi nuovi sono reiterativi delle stesse censure già valuta inammissibili;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Consi liere estensore
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Il Presidente