Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione
responsabilità, non è consentito, in quanto articolato attraverso mere doglia fatto tese a sollecitare un’impossibile nuova valutazione del materiale prob
a fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. 4, ove si è va il contratto di accensione dell’utenza telefonica stipulato a nome della ric
con allegata copia della carta di identità, e l’assenza di una querela da pa stessa per un eventuale reato di sostituzione di persona, solo ipotizzat
difesa);
ritenuto che, quanto al secondo motivo, in difetto di espressa richiesta d
parte, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sul punt però, p. 5, ove si stigmatizza comunque la gravità e la serialità delle cond
la censura, dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, non sarebbe i caso consentita (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282
ritenuto che, infine, il terzo motivo di ricorso, che lamenta il diniego attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, a fronte di una rich non connotata da concreta specificità, i giudici di merito (p. 5) hanno gius la statuizione del Tribunale posto a base del suddetto diniego una con motivazione, richiamando l’assenza di elementi di segno positivo e no necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli el favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è s che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rim disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025,.