Attenuanti Generiche: La Cassazione Fissa i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i limiti entro cui la decisione del giudice di merito su questo punto può essere contestata. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulle attenuanti, se ben motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna per un reato fiscale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Dopo una prima sentenza di condanna da parte del Tribunale, il caso giungeva dinanzi alla Corte d’Appello. Quest’ultima, in sede di rinvio a seguito di un precedente annullamento della Cassazione, rideterminava la pena inflitta all’imputato in un anno di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta errata applicazione della legge, in particolare degli articoli 133 e 62-bis del codice penale, per il mancato riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche.
Il Ricorso e la Questione delle Attenuanti Generiche
Il cuore del ricorso si concentrava sulla richiesta di una rivalutazione della posizione dell’imputato, al fine di ottenere una riduzione di pena tramite la concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare tale beneficio, non considerando adeguatamente elementi che avrebbero potuto giustificarlo.
Questa doglianza, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è chiara e si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza. Il Collegio ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per giustificare la decisione di non concedere le attenuanti generiche.
Nello specifico, la Cassazione ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era:
1. Ben rappresentata e giustificata in punto di diritto.
2. Priva di vizi logici.
3. Coerente con le emergenze processuali.
In presenza di una motivazione con queste caratteristiche, la valutazione compiuta dal giudice di merito diventa “insindacabile in sede di legittimità”. In altre parole, la scelta di concedere o negare le attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se tale potere è esercitato con una motivazione logica e congrua, la Corte di Cassazione non può intervenire per modificarne l’esito. Il ricorso, pertanto, proponeva un motivo non deducibile in quella sede, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto cruciale per chiunque si approcci al processo penale: non tutte le decisioni del giudice possono essere contestate in Cassazione. La valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche è un tipico esempio di apprezzamento di fatto, riservato ai giudici di primo e secondo grado.
Per poter sperare in un accoglimento del ricorso su questo punto, non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una palese violazione di legge. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Generalmente no. Se il giudice di merito (come la Corte d’Appello) ha fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi per negarle, la sua decisione non è sindacabile in sede di legittimità, poiché si tratta di una valutazione di fatto e non di un errore di diritto.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso specifico, il motivo del ricorso riguardava una valutazione di merito che non è consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13253 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a UDINE il 25/06/1969
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 giugno 2024 la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente pronuncia di annullamento di questa Corte di Cassazione, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 17 luglio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME Nino nella misura di anni uno di reclusione in relazione al residuo reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 contestato al capo d).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata applicazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025