Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti e sui criteri di valutazione che i giudici devono seguire, soprattutto in presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali. In primo luogo, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice. In secondo luogo, ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Infine, ha lamentato la mancata concessione sia dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità sia delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme processuali e su una valutazione di merito che conferma l’operato dei giudici dei gradi precedenti. La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati e, in parte, non proponibili in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi dei Criteri per le Attenuanti Generiche
Le motivazioni fornite dalla Cassazione sono cruciali per comprendere i principi che regolano l’ammissibilità dei ricorsi e la valutazione delle circostanze del reato.
L’Eccezione di Incompetenza Territoriale
Il primo motivo è stato respinto per una ragione puramente processuale. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: un’eccezione di questo tipo, per essere esaminata in Cassazione, deve essere stata precedentemente sollevata come specifico motivo di appello. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, la questione non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, pena l’inammissibilità.
La Particolare Tenuità del Fatto e i Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un’analisi complessiva di tutti gli indicatori previsti dall’art. 133 del codice penale: le modalità della condotta, l’entità del danno e il grado di colpevolezza. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente considerato non solo le circostanze del reato, ma anche la presenza di ‘specifici e reiterati precedenti penali’ a carico del ricorrente. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere la minima offensività del fatto e, di conseguenza, l’applicazione della causa di non punibilità.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti
Infine, la Cassazione ha respinto anche le censure relative alle circostanze attenuanti. Per quanto riguarda l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte ha specificato che la sua applicazione in un’ipotesi di reato tentato è possibile solo se si può desumere con certezza che, qualora il reato fosse stato consumato, il danno sarebbe stato minimo. Tale condizione non era stata provata nel caso di specie.
Riguardo alle attenuanti generiche, la decisione è ancora più netta. La Corte ha ricordato che, dopo la riforma del 2008, per la loro concessione non è più sufficiente la sola incensuratezza dell’imputato. È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena. L’assenza di tali elementi, come rilevato dai giudici di merito, legittima pienamente il diniego delle attenuanti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma alcuni principi cardine del processo penale e del diritto sostanziale. In primo luogo, evidenzia l’importanza del rispetto delle regole procedurali: i motivi di ricorso devono essere articolati correttamente in ogni grado di giudizio. In secondo luogo, conferma che la valutazione sulla tenuità del fatto e sulla concessione delle attenuanti è un giudizio complesso, in cui la storia criminale dell’imputato assume un peso rilevante. La presenza di precedenti penali specifici e reiterati può precludere l’accesso a benefici di legge, poiché indica una maggiore pericolosità sociale e una colpevolezza più intensa, elementi che si pongono in netto contrasto con i presupposti richiesti per la non punibilità o per una mitigazione della pena.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione un’eccezione di incompetenza territoriale?
No, l’ordinanza chiarisce che tale eccezione deve essere stata previamente dedotta come motivo di appello, altrimenti è inammissibile in sede di legittimità, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
La presenza di precedenti penali impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha confermato che la presenza di specifici e reiterati precedenti penali del ricorrente è un elemento che, insieme ad altre circostanze del fatto, giustifica l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Per quale motivo la Corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate perché il giudice non ha riscontrato elementi o circostanze di segno positivo a favore dell’imputato. L’ordinanza sottolinea che, a seguito della riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente, a maggior ragione in un caso come questo dove erano presenti precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5985 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5985 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MEANA SARDO il 06/12/1975
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIELTTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all’eccepita incompetenza territoriale non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato;
invero, nell’escludere l’applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito – con motivazione congrua e scevra da vizi logici – ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie. L’esiguità dell’offesa è, infatt l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell’espresso richiamo all’art. 133, primo comma, cod. pen.;
peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere fatto riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto commesso nonché alla presenza di specifici e reiterati precedenti penali del ricorrente;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e indeducibile;
considerato che in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante comune di speciale tenuità con corretti argomenti logici e giuridici hanno escluso l’applicazione dell’istituto tenuto conto che l’attenuante in esame sarebbe applicabile all’ipotesi tentata qualora sia possibile desumere con certezza sulla base delle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico che se il reato fosse portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima circostanza che alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello sarebbe certamente da escludersi;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato considerato peraltro il principio di diritto in forza del quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda in particolare pag. 15 della sentenza impugnata), a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il C nsigliere Est sore
Il Presidente