Attenuanti Generiche: i Limiti al Potere del Giudice e l’Inammissibilità del Ricorso
L’applicazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresentano due dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui tale discrezionalità può essere esercitata e le condizioni per poterla contestare efficacemente in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ritenuto inammissibile proprio perché incentrato su aspetti di merito non sindacabili dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso Processuale
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per i reati di resistenza e lesioni, proponeva ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali del trattamento sanzionatorio: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena inflitta. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato alcuni elementi a favore dell’imputato, violando la legge e presentando una motivazione viziata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, già accertata nei gradi precedenti, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e logica della sentenza impugnata e sulla proponibilità stessa dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le censure mosse dalla difesa non rientravano tra quelle che possono essere esaminate nel giudizio di legittimità, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, così come la quantificazione della pena entro i limiti edittali, costituisce un “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito.
Questa valutazione è insindacabile in Cassazione, a condizione che il giudice abbia fornito una motivazione che non sia:
* Meramente apparente o assente
* Manifestamente illogica
* Contraddittoria
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva giustificato in modo diffuso e ragionevole le proprie scelte, sia sul diniego delle attenuanti sia sulla misura della pena. La Corte ha inoltre precisato che un obbligo di motivazione particolarmente dettagliata sulla pena sorge solo quando questa si discosta notevolmente dal medio edittale, avvicinandosi al massimo. In questa vicenda, la pena era addirittura “ampiamente inferiore al medio edittale”, rendendo sufficiente una motivazione più sintetica. Il ricorso, pertanto, si limitava a contrapporre una diversa valutazione del merito, operazione non consentita davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Dimostra che, per contestare efficacemente il trattamento sanzionatorio, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice. È necessario, invece, individuare un vizio logico-giuridico grave e palese nella motivazione della sentenza. La strategia difensiva deve concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, sulla costruzione di un solido quadro probatorio a sostegno della richiesta di attenuanti generiche. In sede di Cassazione, il ricorso deve essere redatto con estrema perizia tecnica, evidenziando non perché il giudice avrebbe dovuto decidere diversamente, ma perché il suo ragionamento è viziato alla radice, violando le norme di legge o i principi della logica.
Quando il giudice deve motivare in modo particolarmente dettagliato la misura della pena?
Secondo la giurisprudenza costante citata nell’ordinanza, una motivazione specifica e dettagliata sul ragionamento seguito per determinare la pena è necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore al medio edittale, ovvero al valore intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quel reato.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti. Si può contestare la decisione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria, del tutto assente o frutto di un mero arbitrio, e non semplicemente perché non si è d’accordo con la sua valutazione discrezionale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento, all’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato 11 10/05/1998
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di diniego delle attenuanti generiche e di misura eccessiva della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
In tema di trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento o meno di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da ess considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale.
Nello specifico, la sentenza impugnata ha diffusamente e ragionevolmente giustificato la sua decisione, la pena è ampiamente inferiore al medio edittale ed il ricorso si limita a contrapporre valutazioni di merito, non proponibili in quest sede.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, I’ll luglio 2025.